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Decreto Legge 59/2016: modifiche in materia di procedure esecutive e concorsuali

In data 29 aprile 2016 il Consiglio dei Ministri, con un comunicato stampa, ha reso noto di aver approvato il decreto legge n.59/2016 recante “Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”.

Giovedi 5 Maggio 2016

Il decreto dispone misure per il rimborso degli investitori nelle quattro banche poste in risoluzione nel novembre 2015 ((Banca popolare dell’Etruria e del Lazio, Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti) e prevede alcune disposizioni per il sostegno delle imprese e per accelerare le attività di recupero crediti.

Il decreto è stato pubblicato sulla GU n.102 del 3/5/2016.

Per quanto riguarda le misure volte al sostegno delle imprese e per agevolare il recupero dei crediti, esse si articolano nei seguenti punti:

A) Pegno mobiliare non possessorio: viene introdotto il principio del pegno non possessorio, grazie al quale il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (es.: un macchinario – con esclusione dei beni mobili registrati) può continuare ad utilizzarlo nel processo produttivo; in precedenza il debitore perdeva l’uso del bene oggetto di pegno; viene istituito un registro dei pegni non possessori presso l’Agenzia delle Entrate;

B) Patto marciano: per i contratti di finanziamento stipulati tra istituti finanziari e imprese è introdotta la facoltà di ricorrere al cosiddetto “patto marciano”:

  • nel caso di finanziamento con garanzia di un bene immobile le parti possano stipulare un contratto di cessione che diviene efficace in caso di inadempimento del debitore; resta esclusa da questa disciplina la residenza dell’imprenditore;

  • si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate; nel caso di restituzione in unica soluzione o con periodo di rateizzazione superiore al mese (per esempio rate trimestrali o semestrali) l’inadempimento si verifica trascorsi sei mesi dalla scadenza di una rata non corrisposta;

  • Il valore di cessione viene determinato da un terzo, in funzione di una procedura definita tra le parti; se il valore del bene al momento della cessione è superiore al debito residuo, il creditore corrisponde al debitore la differenza tra i due valori; se il valore del bene è inferiore al debito residuo, il debitore non dovrà corrispondere nulla al creditore.

C) Disposizioni in materia di espropriazione forzata: tra le principali novità:

  • il decreto modifica ancora una volta il contenuto dell’atto di pignoramento, che ex art. art. 492 terzo comma c.p.c. novellato, deve indicare, in aggiunta alle altre prescrizioni, il seguente avvertimento: “a norma dell’articolo 615, secondo comma, terzo periodo, l’opposizione e’ inammissibile se e’ proposta dopo che e’ stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero che l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.»; di conseguenza è stato modificato anche l’art. 615 secondo comma c.p.c.

  • all’articolo 532, secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresi’ il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalita’ di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell’articolo 540 bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all’articolo 164 bis delle disposizioni di attuazione del presente codice”;

D) Procedure di recupero crediti: relativamente al procedimento per decreto ingiuntivo, viene modificato l’art. 648 primo comma c.p.c., secondo periodo, a norma del quale il giudice deve disporre la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo per le somme non contestate;

E) Modifiche alla legge fallimentare: previste la possibilità di utilizzare le tecnologie telematiche per le udienze e per le adunanze dei creditori e la revoca del curatore che non rispetta i termini fissati per la procedura;

F) Registro delle procedure esecutive e concorsuali: viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro digitale delle procedure esecutive e concorsuali, che dovranno essere tutte digitalizzate.

Testo del decreto legge n.59/2016

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