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Delibera condominiale di diffida allo svolgimento di lavori

Non sempre è illegittima la delibera condominiale che diffida il condomino dallo svolgere interventi edilizi che poi si rivelano in linea con le norme sull’uso della cosa comune. È quanto emerso dalla sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 13 del 10.01.2023, nel caso di un condomino che aveva agito per il risarcimento dei danni, a suo dire, causati dalla deliberazione condominiale che lo diffidava dal compiere interventi edilizi in pregiudizio delle parti comuni.

Delibera condominiale di diffida allo svolgimento di lavori. Il caso

Un condomino avanzava una domanda di risarcimento contro il Condominio sostenendo di aver subito danni in conseguenza di una delibera assembleare che gli avrebbe negato l’autorizzazione all’esecuzione di lavori finalizzati a dotare il proprio appartamento dell’impianto citofonico e di quello idrico.

Gli interventi che la delibera assembleare non aveva autorizzato erano stati ritenuti legittimi dal Tribunale, adito dal condomino con procedimento ex art. 700 c.p.c. Ottenuta la sentenza che consentiva gli interventi richiesti, il condomino instaurava un secondo giudizio contro il Condominio, per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla delibera ostativa.

Ma il secondo giudice rigettava la richiesta risarcitoria, negando l’illegittimità della delibera assembleare.

Il condomino proponeva dunque appello, criticando la decisione di primo grado, che a suo dire non avrebbe tenuto conto della sentenza emessa nel giudizio instaurato ex art. 700 c.p.c.

Per l’appellante, il secondo giudice, sulla base della sentenza che aveva consentito i lavori, avrebbe dovuto limitarsi ad accertare i danni subiti in conseguenza della delibera del Condominio e pronunciarsi sul risarcimento.

Il giudicato sostanziale

La Corte d’Appello però ha giudicato corretta la decisione impugnata.

Il giudicato sostanziale, scrive il collegio di secondo grado, si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando la sua autorità non solo nell’ambito della controversia tra le parti, ma anche rispetto agli accertamenti collegati inscindibilmente con la decisione, e che ne formano il presupposto.

Pertanto, l’accertamento di un punto di fatto o di diritto che costituisce premessa necessaria di una decisione divenuta definitiva preclude il riesame della stessa questione in altro giudizio successivo, purché entrambi i giudizi abbiano gli stessi elementi costitutivi dell’azione di cognizione.

L’amministratore è responsabile per i lavori eseguiti dal condomino nella sua proprietà?

Nel caso di specie, la sentenza emessa nel giudizio ex art. 700 c.p.c., aveva riconosciuto all’attore il diritto di realizzare i lavori per l’impianto del citofono e per quello idrico, in quanto ritenuti compatibili con il l’uso comune del cortile condominiale, ma non aveva accertato né dichiarato in alcun modo che la delibera assembleare che aveva inibito detti lavori fosse invalida.

Delibera come atto negoziale a tutela degli interessi collettivi

La delibera era motivata dall’assenza del condomino interessato all’assemblea, a causa della quale non era stato possibile avere i ragguagli ed i chiarimenti necessari posti all’ordine del giorno della convocazione.

Il contenuto della stessa, secondo i giudici di appello, avrebbe avuto una funzione meramente interlocutoria volta a garantire la preliminare verifica della compatibilità degli interventi da eseguire con l’uso dei beni comuni, senza pregiudicare il diritto del condomino.

L’assemblea condominiale cioè aveva intimato al condomino di non eseguire in mancanza di necessaria autorizzazione, interventi che, coinvolgendo i beni comuni, avrebbero potuto comprometterne la destinazione e la fruizione.

Secondo la Corte la delibera avrebbe avuto natura di atto negoziale preordinato alla salvaguardia di interessi collettivi, senza tuttavia comprimere il diritto di proprietà del singolo.

Pertanto, i giudici di Appello non solo hanno escluso l’esistenza di un giudicato sull’illegittimità della predetta deliberazione, ma hanno escluso anche l’esistenza di vizi di legittimità della stessa.

Mancando il presupposto del risarcimento del danno, ovvero l’illegittimità della delibera, bene avrebbe fatto dunque il giudice di primo grado a rigettare la domanda risarcitoria del condomino.

Sentenza
Scarica App. Salerno 10 gennaio 2023 n. 13

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