Difetto di jus postulandi nel precetto e termine entro cui proporre l’opposizione
Con l’ordinanza 18329/2022, pubblicata il 7 giugno 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul termine entro il quale deve essere proposta, a pena di decadenza, l’opposizione al precetto al fine di far valere il difetto dello jus postulandi del difensore della parte intimante.
Mercoledi 15 Giugno 2022 |
IL CASO: La vicenda esaminata trae origine dall’opposizione a precetto promossa da una società alla quale era stato intimato il pagamento di una somma di denaro sulla scorta di un titolo esecutivo giudiziale. La società opponente deduceva la nullità del precetto per la carenza, da parte del legale che lo aveva sottoscritto, di un valido mandato difensivo.
Il Tribunale dava torto alla società opponente rigettando l’opposizione e la sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello. I giudici della Corte territoriale qualificavano il motivo dell’impugnazione come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e lo dichiaravano inammissibile in quanto proposto tardivamente, oltre il termine perentorio previsto dalla suddetta disposizione, decorrente dalla notificazione del precetto stesso.
La questione veniva, pertanto, sottoposta all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla società originariamente intimata la quale ribadiva la tempestività dell’impugnazione, trattandosi di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. Inoltre, ribadiva l’insussistenza di un valido mandato difensivo in capo al legale che aveva sottoscritto il precetto.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato della Corte di Cassazione la quale lo ha rigettato richiamando l’orientamento giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità secondo cui “ l’opposizione proposta per difetto di “jus postulandi” del procuratore dell’intimante un precetto è soggetta al termine di decadenza di cinque giorni (oggi venti), ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c., dalla notifica di tale atto, perché – essendo questo stesso atto un presupposto del successivo processo di esecuzione e configurandosi, rispetto ad esso, il potere rappresentativo come rapporto di natura sostanziale – esso è suscettibile di ratifica (con effetto “ex tunc” e con il solo limite delle salvezze delle preclusioni o decadenze ante- riormente verificatesi), con qualsiasi altro successivo atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, di guisa che, nel predetto difetto, non è ravvisabile una causa di inesistenza, ma un vizio sanabile se non tempestivamente dedotto”.