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Diritto al mantenimento e dovere di auto-responsabilità del figlio laureato

A cura della Redazione.

Con l’ordinanza n. 2259/2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della problematica connessa al mantenimento del figlio maggiorenne da parte del genitore non collocatario nel caso in cui il primo abbia trent’anni, sia laureato e in procinto di diventare avvocato.

Lunedi 19 Febbraio 2024

Il caso:  Il Tribunale di Messina, decidendo sul ricorso avanzato da Tizio., in accoglimento dello stesso, revocava l’obbligo, posto a suo carico, di versare a Mevia. l’assegno divorzile ed il contributo per il mantenimento della figlia Sibilla nonché revocava l’assegnazione della casa coniugale a Mevia, che condannava alla rifusione delle spese processuali in favore di controparte.

La Corte d’Appello di Messina, per quel che qui interessa, rigettava il reclamo proposto da Mevia avverso il citato decreto del Tribunale; in particolare, la Corte di merito rilevava che non era più dovuto il contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne, ormai trentatreenne e laureata in giurisprudenza, in applicazione del principio di autoresponsabilità.

Mevia ricorre in Cassazione, lamentando che:

  •  la Corte d’Appello erroneamente aveva ritenuto che i “fatti nuovi” proposti nel ricorso di controparte fossero la laurea ed l’età della figlia Sibilla, mentre già nel giudizio divorzile si era dato atto che era imminente la laurea della stessa;

  • inoltre quest’ultima stava frequentando il corso di preparazione all’esame di avvocato, sicché ella non aveva ancora completato il proprio progetto di vita e di studio.

La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce alcuni principi a cui la Cort distrettuale si è attenuta:

1) compete al giudice di merito:

a) verificare la sussistenza del prerequisito della non autosufficienza economica, con opportuno bilanciamento rispetto ai doveri di auto-responsabilità che incombono sul figlio;

b) modulare e calibrare la protezione in relazione alle peculiarità del caso concreto, nel rispetto del principio della proporzionalità;

c) stabilire il contenuto e la durata dell’obbligo di mantenimento;

d) in particolare, l’età è un parametro importante di riferimento e la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all’età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, benché non possa ritenersi automaticamente cessato con il raggiungimento della maggiore età;

e) è’ stato altresì precisato che, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;

f) di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’auto – responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 2259 2024

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