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Distinzione delle spese straordinarie e criteri di ripartizione tra i genitori

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 6933 dell’8 marzo 2023 torna ad occuparsi dei criteri di ripartizione delle spese straordinarie tra genitori separati.

Venerdi 10 Marzo 2023

Il caso: All’esito del giudizio di separazione personale tra Tizio e Mevia, il Tribunale assegnava la casa coniugale a Mevia quale collocataria prevalente dei figlio minori e poneva a carico di Tizio l’assegno di mantenimento per ciascun figlio di € 1.000,oo mensili, e il pagamento nella misura dell’80% delle spese documentate mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali.

La Corte di appello, adita da Tizio, rigettava il gravame.

Tizio ricorre in Cassazione, rilevando che:

– secondo la norma indicata, ciascun genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale rispetto al rispettivo reddito, e che la previsione della corresponsione di un assegno periodico è solo eventuale, al fine di realizzare il principio di proporzionalità, con riferimento alle reali esigenze della prole;

– una volta raggiunto lo scopo di realizzare il principio di proporzionalità mediante la previsione dell’assegno periodico, una ripartizione delle spese ulteriori tra i genitori diversa da quella partitetica sarebbe illegittima.

Per la Suprema Corte la censura è fondata: in tema di mantenimento e di spese straordinarie in favore dei figli, statuisce quanto segue:

1) la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tener conto dei redditi dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto, nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori;

2) la Corte distrettuale ha ritenuto che la misura dell’assegno periodico stabilita dal Tribunale era consona alle possibilità di Tizio, che gode di un reddito superiore di due terzi rispetto a quello della moglie;

3) quanto alle spese straordinarie, la Corte ribadisce che esse, per la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità, esulano dall’ordinario regine di vita dei figli, e pertanto non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli;

4) peraltro, per quanto riguarda la ripartizione pro quota delle spese straordinarie, la Corte chiarisce che queste non necessariamente devono essere suddivise in ragione della metà per ciascun genitore ma devono essere ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore;

5) all’interno delle spese straordinarie possono confluire più voci:

a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibili ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, di fatto integrano l’assegno di mantenimento (es. spese scolastiche, spese mediche oridnarie ecc);

b) le spese che imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, non hanno alcun legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di mantenimento;

f) pertanto, alla luce di tale distinzione, la sentenza impugnata va cassata laddove ha posto a carico del padre l’80% delle spese straordinarie, senza motivare sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie, incluse quelle sub a), siano state poste in misura maggiore a carico del padre, già onerato di un congruo assegno di mantenimento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n. 6933 2023

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