Divieto di abuso del diritto e contratti condominiali
Divieto di abuso del diritto, cos’è e come riconoscerlo
Essere titolare di un diritto, sia esso relativo o anche assoluto, non vuol dire poterlo esercitare in modo difforme rispetto all’interesse concretamente sotteso a quella posizione giuridica soggettiva. L’ordinamento tutela i diritti dalle illecite interferenze e tale può anche essere l’abuso di un diritto in relazione alla concreta modalità del suo esercizio.
Nell’ambito dei diritti reali è ben noto, in quanto codificato, il divieto di compiere atti emulativi. Lo sancisce l’art. 833 c.c. a mente del quale il proprietario di una cosa non può porre in essere atti che non abbiano altro scopo se non quello di nuocere o recare molestia ad altri. Classico l’esempio del muro eccessivamente alto, che non ha alcuna utilità se non quella di togliere luce ed aria al terreno confinante.
Manca nel codice civile una norma atta a disciplinare a livello generale l’istituto dell’abuso del diritto. La questione è stata oggetto di discussione in sede di redazione del codice, ma alla fine si preferì espungere dal testo definitivo un diretto riferimento generale alla fattispecie in esame in ragione del fatto che il Legislatore ritenne un rischio quello di dotare il giudice di un potere molto discrezionale.
La presenza di fattispecie come quella di cui all’art. 833 c.c. e la lettera costituzionalmente orientata delle norme contrattuali alla luce del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost, fanno sì che oggi non vi revochi in dubbio che esista un generale divieto di abuso del diritto.
Esso può essere definito come il divieto di esercitare un diritto in modo tale che la posizione giuridica soggettiva di vantaggio di cui si è titolari divenga occasione per infliggere un danno alla controparte invece che realizzare il proprio legittimo interesse.
In questo contesto, l’elaborazione dottrinario giurisprudenziale ha individuato una serie di indici al ricorrere dei quali può affermarsi che una parte stia violando il divieto in esame. In primis deve esistere la titolarità di un diritto da parte di chi lo esercita.
In secondo luogo la modalità di esercizio deve essere una delle modalità e non la modalità unica per la realizzazione dell’interesse sotteso. In terza istanza la parte deve rispettare formalmente le regole afferenti al citato esercizio. In ultimo la condotta tenuta deve risultare irragionevole in relazione alle circostanze.
Divieto di abuso del diritto casistica e rimedi
Alla luce di questi principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, la casistica generata dal contenzioso giudiziario ha portato alla cronaca casi più o meno noti di abuso di diritto.
Uno tra i più conosciuti, quello che si rintraccia nella manualistica, per essere chiari, è il così detto caso Renault.
Nella specie la nota casa automobilistica aveva esercitato il diritto di recesso nei rapporti con delle concessionarie.
Diritto sicuramente esercitabile in via unilaterale, se non fosse che in quel caso, poco prima aveva la casa automobilistica aveva imposto degli investimenti ai concessionari.
Risultato: all’esito del processo la Corte di Cassazione (sent. n. 20106 del 18 settembre 2009) ha riconosciuto l’illegittimità del comportamento del colosso francese.
Ciò che ne deriva dal caso di specie quale regola generale è che per quanto il recesso ad nutum non possa essere oggetto di sindacato da parte dell’Autorità Giudiziaria, ciò nondimeno lo stesso non significa esercizio arbitrario di una prerogativa riconosciuta dal contratto e/o dalla legge.
Il principio può essere riportato anche ai contratti di affitto, rispetto ai quali la legge consente alle parti di stabilire il recesso libero dal contratto, ovvero senza giustificazioni.
Il fatto che si possa sciogliere liberamente il vincolo non vuol dire poterlo fare in qualunque modo. Potrebbe essere tacciato di abuso del diritto il conduttore che senza solide giustificazioni provveda ad esercitare il recesso poco dopo aver concluso il contratto.
Come ha chiarito la giurisprudenza, il divieto di abuso del diritto può palesarsi anche in relazione a condotte formalmente legittime e fronte di inadempimenti della controparte. In tal senso la Cassazione ha ritenuto abusivo l’esercizio dell’azione di risoluzione nel caso in cui il creditore in precedenza avesse tollerato, senza mai contestare, i pagamenti ritardati del conduttore.
Tanto esposto è utile comprendere quali siano i rimedi riconosciuti alla parte vessata. In primis c’è il rimedio risarcitorio, volto a ristorare il pregiudizio subito in conseguenza dell’abuso. V’è poi la strada processuale, che può portare ad una richiesta di inammissibilità dell’azione.
Proprio in relazione al condominio è stato considerato abuso del diritto l’impugnazione della delibera condominiale per avere ricevuto l’avviso di convocazione quattro giorni prima e non cinque, come stabilito dall’art. 66 disp. att. c.c. (si veda in tal seno Corte di appello civile Firenze sez. I, 19 settembre 2012, n. 1186).
Un’altra possibilità, sempre in ambito processuale, è l’exceptio doli generalis, ossia eccepire il comportamento scorretto – l’abuso del diritto – della controparte.
La casistica riguarda soprattutto i contratti autonomi di garanzia, rispetto ai quali rappresenta abuso del diritto la richiesta di pagamento al garante di una somma che si sa non possa essere richiesta (per decadenza o altri fatti impeditivi) al debitore originario.
Abuso del diritto e rapporti contrattuali condominiali
Non fa eccezione al divieto in esame il condominio ed i rapporti contrattuali che lo riguardano. Non può parlarsi di abuso del diritto ma di vero e proprio illecito contrattuale nel caso di recesso ingiustificato dal contratto di mandato con l’amministratore condominiale.
Diversamente ogni rapporto nel quale esiste un diritto e può essere esercitato impone un comportamento orientato al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza per non incorrere in condotte abusive. Si pensi al fornitore che esercitando un proprio diritto prescritto dal contratto sospenda la prestazione di un servizio per un ritardo nel pagamento di un solo giorno. Dell’impugnazione della delibera si è già detto.
Lo stesso dicasi per l’ipotesi di abuso del diritto in relazione alla richiesta di documenti, ovvero alla data di convocazione dell’assemblea. Chiaramente in tutti questi casi la parte che avanza richiesta risarcitoria deve essere in grado di dimostrare le conseguenze negative direttamente connesse alla condotta abusiva vietata.