Divorzio: le circostanze sopravvenute che giustificano la riduzione dell’assegno
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21051/2022 torna ad occuparsi dei presupposti in presenza dei quali è giustificata la riduzione dell’importo dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge beneficiario.
Mercoledi 7 Settembre 2022 |
Il caso: il Tribunale di Messina, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra Tizio e Mevia, poneva a carico di Tizio un assegno mensile di divorzio di Euro 375,00 in favore dell’ex coniuge.
Successivamente, il tribunale di Messina rigettava la domanda di Tizio volta ad ottenere la revoca dell’assegno divorzile in quanto, per quel che qui rileva, la situazione economica dell’ex moglie non poteva dirsi migliorata per effetto della vendita per Euro 182.000,00 dell’immobile di sua proprieta’ giacche’ la resistente non aveva fatto altro che sostituire un bene ad un altro bene.
Tizio proponeva reclamo avanti alla Corte d’Appello, che, in accoglimento parziale del reclamo, rideterminava in Euro 200,00 mensili l’assegno di divorzio a carico di Tizio a favore dell’ex moglie, motivando la decisione alla luce del fatto che:
– alla vendita dell’immobile citato si era accompagnata la sopravvenuta disponibilita’ da parte di Mevia della nuda proprieta’ di un appartamento, ove la stessa si era nel frattempo trasferita con la figlia, per concessione gratuita da parte del padre della reclamata, titolare dell’usufrutto;
– detta sopravvenuta disponibilita’ aveva reso possibile la vendita della casa di Mevia che cosi’ non doveva piu’ essere destinata ad abitazione della reclamata.
Mevia ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata laddove aveva considerato sopravvenuta, ai fini dell’adeguamento dell’assegno divorzile, una circostanza preesistente alla sentenza che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed addirittura coeva al procedimento di separazione personale.
Per la Suprema Corte la doglianza è infondata:
a) per consolidata giurisprudenza di legittimita’ in tema di revisione dell’assegno divorzile, il giudice, a fronte della prova di circostanze sopravvenute sugli equilibri economici della coppia, non puo’ procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o dell’entita’ dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti gia’ compiuta in sede di sentenza divorzile, ma deve verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall’assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio e ad adeguare l’importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale;
b) nel caso in esame, nella correlazione fra l’acquisizione della liquidita’ finanziaria conseguente alla vendita della casa e nella contestuale fruizione gratuita dell’abitazione da parte di Mevia la corte territoriale ha individuato un fatto sopravvenuto idoneo a determinare un miglioramento delle condizioni patrimoniali della ex moglie, rispetto a quelle valutate in sede di divorzio tale da giustificare l’accoglimento della domanda di revisione nell’importo statuito.