Divorzio: sulla validità gli accordi tra i coniugi a definizione dei rapporti patrimoniali.
A cura della Redazione.
Si segnala la sentenza n. 810/2022 del tribunale di Lucca, nella quale il Collegio, nell’ambito di un procedimento di divorzio, si è pronunciato sulla ammissibilità e validità di un accordo con il quale sia stato concordato il versamento di una somma di denaro all’ex in caso di vendita a terzi dell’immobile lasciato in proprietà alla ex moglie.
Il caso: I coniugi, Tizio e Mevia, congiuntamente, richiedono all’adito Tribunale lo scioglimento del matrimonio civile e, tra le condizioni di divorzio, le parti, a definizione dei rapporti patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione congiunta della crisi coniugale e nel superiore interesse dei figli, si impegnano ad attuare, mediante successivo atto notarile, la seguente sistemazione patrimoniale:
– cessione dei diritti di comproprietà pari ad ½ (un mezzo) sull’immobile adibito a casa familiare da parte di Tizio a Mevia;
– nel suddetto accordo le parti convengono altresì che, qualora nel termine di dieci anni dalla stipula del pubblico atto di vendita dei diritti a Mevia., quest’ultima decidesse di vendere in tutto o in parte i propri diritti sulla casa familiare a terzi, che non siano i figli, la medesima dovrà corrispondere a Tizio la somma di Euro 30.000,00 entro quindici giorni dal rogito di trasferimento dei predetti diritti.
Per il Tribunale, non vi sono ragioni ostative all’accoglimento di quanto pattuito dai ricorrenti in relazione alla definizione dei loro rapporti di carattere patrimoniale e pertanto tale accordo è pienamente valido e operante.