Domanda telematica di maternità anticipata anche retroattiva per le lavoratrici autonome.
Sono state aggiornate le procedure per l’invio telematico delle domande di indennità di maternità anticipata, per gravidanza a rischio, in recepimento della direttiva UE 1158/2019 finalizzata a favorire la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.
Venerdi 10 Febbraio 2023 |
Le prime indicazioni erano già state fornite con circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, nella quale si era anche sottolineato che fosse necessario attendere il rilascio delle relative implementazioni informatiche per la presentazione delle domande.
L’aggiornamento delle procedure è stato comunicato dall’Inps con messaggio n. 572 del 7 febbraio scorso, evidenziando che le istanze possono riguardare anche periodi antecedenti la domanda di presentazione delle stesse purchè relative a periodi precedenti al 13 agosto 2022 data, cioè, di entrata in vigore del D.Lgs n. 105/2022.
L’interdizione anticipata per maternità può essere disposta dall’ASL ( per l’ipotesi di gravidanza a rischio) o dagli Uffici Territoriali dell’Ispettorato Nazionale Lavoro ( per l’ipotesi di lavoro a rischio) al ricorrere di particolari condizioni riguardanti l’ambiente di lavoro, le caratteristiche dell’attività svolta o le condizioni di salute della gestante. In assenza del provvedimento da parte dell’ASL o della INL, l’azienda non può disporre unilateralmente l’interdizione anticipata dal lavoro. Nell’ipotesi in cui siano presenti condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli ovvero la lavoratrice svolga un’attività pericolosa o insalubre, la maternità anticipata può essere richiesta dalla stessa, dall’azienda o direttamente dall’Ispettorato del lavoro.
Dunque: nell’ipotesi di complicanze della gravidanza, la lavoratrice autonoma può avanzare richiesta della indennità di maternità anche per il periodo antecedente i due mesi finali dalla data prevista del parto, previo accertamento medico da parte della ASL finalizzato ad individuare il periodo indennizzabile per le ipotesi di grave complicanze o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 151/2001). Va ricordato che dall’inoltro della domanda da parte della lavoratrice, l’ ASL ha 7 giorni di tempo per pronunciarsi in merito, decorsi i quali vale il silenzio assenso. In caso di diniego, è necessario comunicarne i motivi alla lavoratrice. Quest’ultima entro i 10 giorni successivi può presentare ulteriori documenti ed osservazioni.
Rientrano nella categoria delle lavoratrici autonome: gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri, gli imprenditori agricoli professionali, nonché i pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritti alla gestione INPS di riferimento.
La domanda può essere presentata utilizzando gli appositi canali messi a disposizione dall’INPS:
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sito istituzionale, accedendo con SPID, CIE o CNS;
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contact center, numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile);
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patronati e altri intermediari a ciò abilitati.
L’indennità è calcolata con le stesse modalità prescritte per i periodi di tutela della maternità della lavoratrice autonoma ed è erogata solo se quest’ ultima è in regola con il versamento dei contributi per i periodi antecedenti la maternità. L’erogazione non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.
L’indennità spetta nella misura dell’80% della retribuzione media globale giornaliera moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di assenza. Per la trasmissione della domanda è necessario inserire la data del presunto parto e la data eventuale della interruzione di gravidanza. Confermati i dati proposti nella nota, si otterrà una ricevuta di presentazione riepilogativa dei dati e completa di protocollo.