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Donazioni in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione: modalità della revoca

“La donazione in conto disponibile e con dispensa dall’ imputazione è attribuzione che si aggiunge a quanto spetta al beneficiario a titolo di legittima, per cui l’intento del donante ereditando è quello di conferire al donatario un vantaggio ulteriore, che si concreta nell’ esenzione dall’ imputazione”.

Venerdi 9 Febbraio 2024

Con la sentenza n. 3352 del 6 febbraio 2024, la Cassazione ha ribadito che con la dispensa dall’ imputazione, di cui al secondo comma dell’ art. 564 cod. civ., le donazioni fatte e i legati disposti dal de cuius a favore di chi agisce in riduzione, siano solo delle anticipazioni sulla quota legittima.

Il Tribunale di Napoli, nel 2012, decideva sulla domanda di scioglimento della comunione relativa all’ eredità di due coniugi, previa riduzione delle donazioni e delle collazioni sollevate dal figlio e da altri coeredi. Questi ultimi, in corso di causa, avevano ceduto le loro quote e, pertanto, la divisione aveva riguardato le unità immobiliari già assegnate secondo il progetto divisionale predisposto dal Ctu e ponendo a carico dei tre condividendi finali, le rendite maturate dal patrimonio comune fino al 2001 e pari, complessivamente, ad euro trentamila.

Uno dei figli della coppia di coniugi proponeva appello lamentando che la quota a lui attribuita era stata erroneamente calcolata in quanto manchevole di una porzione di disponibile e cioè quella pari al valore di euro 21.300 del lastrico solare a lui pervenuto con atto di donazione del 1965, in conto disponibile e con espressa dispensa dall’ onere di imputazione per volontà dei donanti.

Con sentenza del 2018, la Corte d’appello accoglieva la domanda per la sola parte relativa alla quantificazione dei conguagli, provvedendo a rideterminarli. Rigettava, invece, la restante parte dell’ appello proposto evidenziando che con la donazione del 1965, i genitori dell’ appellante gli avevano donato l’ area edificabile del lastrico solare dichiarando che l’ atto di liberalità era stato fatto a titolo di disponibile sulle future donazioni e che, successivamente a tale data, ambedue i genitori, con testamenti pubblici, avevano lasciato la quota disponibile del patrimonio alla figlia.

L’ appellante proponeva ricorso in cassazione, affidandolo a due motivi:

  • con il primo sottolineava l’ errore in cui era incorsa la Corte d’appello, la quale aveva dichiarato che la donazione in suo favore era stata fatta in conto di legittimità anziché in conto di disponibile con espressa dispensa dall’ imputazione.

  • -con il secondo motivo, il ricorrente chiedeva volersi fare applicazione del principio generale secondo il quale le spese necessarie per lo scioglimento della comunione, sono poste a carico della massa perchè eseguite nell’ interesse comune dei condividendi.

La Cassazione accoglie il primo motivo, evidenziando che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che i successivi testamenti fossero prevalsi sulla precedente dispensa : “ il Collegio avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della mancanza di revoca della dispensa dall’ imputazione e procedere alla decisione tenendo conto del fatto che la donazione a favore del figlio era stata eseguita in conto disponibile ”.

Per la Corte, “ la disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’ imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca, ( …), deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibilità ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall ‘imputazione della donazione, ai sensi dell’ art. 682 codice civile, nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dall’ imputazione sia inferiore a quello della disponibile”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 3352 2024

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