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È assoggettabile all’imposta Cosap il passo carraio realizzato a livello della strada e privo di opere?

Quando il passo carrabile è a raso: la decisione del tribunale

Nel caso di specie il Tribunale in relazione ad un accesso “a raso” ad area privata, ha ritenuto di non poter disapplicare il regolamento adottato dal Comune sulla cui base “definito passo carraio ogni accesso a raso, senza opere, che collega un’area privata, fisicamente delimitata ed idonea allo stazionamento o alla circolazione id veicoli, ad un’area aperta all’uso pubblico“.

Il giudice ha quindi ritenuta la legittimità del comportamento del Comune con l’avviso di accertamento inoltrato al privato.

La pronuncia della Cassazione: i motivi di ricorso, passo carrabile a raso senza manufatti

Il privato ha agito davanti alla Suprema Corte affermando che il giudice di seconde cure avrebbe errato nel ritenersi privo del potere di disapplicare il regolamento e che abbia errato nel ritenere la disposizione regolamentare legittima trattandosi invece di dispostone in contrasto con il codice della strada, art. 3, con il d.lgs. 507/1993, art.44, richiamato dal d.P.R. 495/92, art. 46, comma 3, in forza dei quali “perché esista un passo carraio devono esservi manufatti“.

Infine evidenzia l’errore di occupazione del suolo pubblico”, perché vi sarebbe stato “un errore macroscopico nel credere che [esso ricorrente] abbia occupato del suolo pubblico mentre al contrario il posto auto è di proprietà privata, come anche documentato in atti.

Il Comune resiste con controricorso.

Il Supremo Collegio dà ragione al privato.

In sostanza le motivazioni sono le seguenti, dopo aver escluso l’inammissibilità del ricorso èer mancata chiarezza delle norme invocate.

Il Tribunale ha infatti accertato in fatto che l’accesso dalla via pubblica all’area di parcheggio di cui il ricorrente è proprietario è un “accesso a raso … senza opere“.

Le conseguenze dell’accesso a raso, senza opere

Il presupposto della debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) è dato dall’occupazione, per quanto qui rileva, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, come desumibile dall’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ove posto a confronto con l’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 507/1993 (la cui violazione, unitamente al disposto dell’art. 46, comma 3, del d.P.R. n. 495/1992 e dell’art. 44 del d.lgs. n. 507/1993 -da ritenersi ancora in vita, secondo quanto osservato da questa Corte, Cass. n. 18557/2003 in tema di TOSAP, “per la sua parte costitutiva o definitoria dell’accesso a filo con il manto stradale” come osservato dal ricorrente.

Al riguardo la Corte ha puntualizzato -con riferimento alla TOSAP ma con valenza anche per il COSAP data l’identità di presupposti tra tassa e corrispettivo- che “L’art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993 definisce i passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale creata per facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata“.

Quindi, la nozione normativa di “passo carrabile”, desumibile dall’art. 44 del d.lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell’applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l’accesso dei veicoli alle proprietà private.

Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi “a filo” con il manto stradale, cosiddetti ” a raso”, comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada ” (Cass. n. 16913 del 2007).

I passi carrabili “a raso” mancano di opere tali da rendere concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico (Cass. n. 16733 del 2007).

Ai fini della tassazione assumono rilievo le modifiche del manto stradale con manufatti o la realizzazione di appositi intervalli lasciati nel marciapiede, intesi a facilitare l’accesso dei veicoli di proprietà privata, identificando l’interruzione del marciapiede, in modo visibile e permanente, e la porzione di area pubblica sottratta alla destinazione pedonale” (Cass. n25345/2020).

Giurisdizione del giudice ordinario

La Cassazione osserva ancora che Il Tribunale ha errato nel dichiararsi privo del potere di disapplicare il regolamento COSAP del Comune: la controversia, appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass.

Sez U, ordinanza n.21950 del 28/10/2015), ha ad oggetto l’azione di accertamento negativo introdotta dall’odierno ricorrente relativamente al diritto di credito vantato dal Comune per canone per l’occupazione di aree e spazi pubblici.

Il ricorrente ha chiesto la disapplicazione della norma regolamentare in quanto illegittima perché estensiva del presupposto per la debenza del canone rispetto alla previsione di legge.

In considerazione di ciò, il tribunale aveva il potere di disapplicazione, ex art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, del regolamento locale ritenuto illegittimo per contrasto con la richiamata norma primaria.

Come osserva la Cass. sez. unite 18 dicembre 2002, n. 18052, con riferimento al c.d. canone ricognitorio o ricognitivo di passo carraio di cui all’art. 8 del r.d. n. 1740/1933, quanto alla disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo che si assumeva emesso in carenza di potere, la Suprema Corte con l’ordinanza n.18108 del 14/09/2016, per una fattispecie identica a quella che occupa ha affermato : In tema di canoni per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), che, in ragione della loro natura di corrispettivi, ricadono nella giurisdizione ordinaria, il giudice ha il potere di disapplicare il regolamento comunale che ampli illegittimamente -nella specie, assoggettando al canone gli accessi ad autorimesse costituenti passo carraio a raso- il presupposto di fatto richiesto dalla norma primaria per l’assoggettamento al canone ove non ricorrano opere che evidenzino una qualche sottrazione della superficie all’uso pubblico.

Le decisioni di questa Corte richiamate dal Tribunale a sostegno della decisione assunta (Cass. sez. unite n. 28053/2018; 23536/2019), appaiono, invero, del tutto inconferenti rispetto alla fattispecie qui in esame, essendo state rese in fattispecie dove la questione, che involgeva la richiesta di disapplicazione dell’atto amministrativo ritenuto illegittimo era inerente a materia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La norma regolamentare citata (art. 4 regolamento Cosap del Comune), nella parte in cui ha assoggettato al canone i passi carrabili a raso, ha ampliato la sfera del presupposto di fatto richiesto dalla norma primaria per l’assoggettamento al canone ed è pertanto illegittima.

Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso.

Sentenza
Scarica Cass. 8 luglio 2022 n. 21714

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