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E’ nulla la promessa di pagamento di un debito altrui

La promessa di pagamento, per il carattere meramente confermativo di un rapporto obbligatorio preesistente, determina l’inversione dell’onere della prova tra le parti del rapporto obbligatorio, ma non è fonte autonoma di obbligazione e non può produrre la modificazione soggettiva dell’obbligazione. Pertanto è nulla la promessa di pagamento di un debito altrui.

Martedi 14 Novembre 2023

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 31296/2023, pubblicata il 10 novembre 2023.

IL CASO: La vicenda approdata all’esame dei giudici di legittimità nasce dal giudizio promosso da una società la quale chiedeva al Tribunale la condanna del convenuto al pagamento in suo favore di una ingente somma di denaro, oltre agli interessi di mora di cui al d.lgs. n. 231/2002, per la fornitura di macchinari commissionata dal convenuto quale rappresentante fiduciario di una società con sede all’estero. A fondamento della richiesta, la società attrice allegava una e.mail del convenuto con la quale quest’ultimo si era impegnato al pagamento del debito della società estera.

Il convenuto si difendeva eccependo in via pregiudiziale l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e la sua carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la non riferibilità alla sua persona del debito azionato nonché, in estremo subordine, l’infondatezza della domanda spiegata dall’attrice. Inoltre, in via riconvenzionale condizionata, chiedeva che fosse pronunciata la risoluzione del contratto per la totale inadempienza della società attrice nella realizzazione delle macchine ad essa commissionate e, in via ulteriormente subordinata, che il prezzo per la realizzazione dei macchinari fosse ridotto al valore di rottame di ferro o al diverso valore ritenuto di giustizia.

All’esito del giudizio, il Tribunale rigettava la domanda attorea, escludendo che, in forza della e-mail e delle altre circostanze risultanti in atti, il convenuto avesse assunto l’obbligo di pagare la somma richiesta.

Diversa la decisione della Corte di Appello la quale, pronunciandosi sul gravame interposto dalla originaria attrice, lo accoglieva riformando la decisione del Tribunale con conseguente condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma richiesta in primo grado.

I giudici della Corte territoriale attribuivano valenza negoziale alla dichiarazione resa dal convenuto con l’email allegata dall’attrice in merito all’individuazione del soggetto tenuto al pagamento delle forniture, configurandosi come una promessa di pagamento del debito altrui nell’ambito dell’esecuzione di un rapporto sostanziale ben noto alle parti.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, investita della questione a seguito del ricorso promosso dall’originario convenuto, lo ha accolto, con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza, osservando che:

1. la promessa di pagamento, di cui all’art. 1988 del Codice civile, ha un effetto meramente confermativo, nella sfera probatoria, di un preesistente rapporto fondamentale di debito e, pertanto, è inidonea a costituire nuove obbligazioni ed a porre in essere una successione a titolo particolare nel suddetto rapporto, di natura sia cumulativa (con l’aggiunzione di un nuovo debitore a quello originario), sia privativa (con l’eliminazione, cioè, del precedente debitore);

2. tale successione può avvenire soltanto nei casi previsti in modo espresso dalla legge, ossia generalmente con la forma contrattuale, attraverso la delegazione, l’espromissione, l’accollo o la cessione del contratto, ovvero nelle specifiche e determinate ipotesi di subentro nella posizione debitoria altrui fissate dalla legge medesima (quali, ad esempio, quelle previste dagli artt. 2160, 2177 e 2560 c.c. e dalle norme sui titoli di credito);

3. pertanto, la sola promessa unilaterale fatta dal terzo di pagare un debito altrui è inidonea ad obbligare il promittente nei riguardi del creditore, nonostante la mancata stipula di un contratto di espromissione, in quanto la promessa di pagamento è un negozio causale (astratto solo processualmente), che presuppone l’esistenza di un rapporto obbligatorio tra promittente e promissario;

4. alla promessa di pagamento non può essere attribuita efficacia costitutiva di nuovi diritti ed obblighi. Le promesse unilaterali costituenti fonte di obbligazione sono tutte tipiche e nominate;

5. il legislatore ha stabilito che “la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge” ex art. 1987 c.c. ed ha indicato, poi, all’art. 1988 c.c., quale unico effetto della promessa di pagamento (e della ricognizione del debito), l’inversione dell’onere della prova in deroga ai principi generali (“dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale”).

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