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Efficacia esecutiva della sentenza penale di condanna alle spese di lite

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32380/2023 si pronuncia in merito all’ ammissibilità della procedura esecutiva azionata sulla base di una sentenza penale di condanna alle spese di lite in favore della parte civile.

Mercoledi 20 Dicembre 2023

Il caso: il Tribunale penale di Monza, oltre alla pena della reclusione ed al pagamento di una multa di euro 600.000,00, condannava Tizio a corrispondere a Sempronio, parte lesa, le spese di difesa, quantificate in euro 2.000,00, e a risarcirgli i danni da liquidare in separata sede, con provvisionale provvisoriamente esecutiva di euro 10.000,00.

Sempronio notificava a Tizio atto di precetto per euro 13.246,54; il Tribunale di Monza, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Milano, accoglieva l’opposizione al precetto di Tizio e dichiarava che Sempronio non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata per la somma liquidata a titolo di spese di difesa della parte civile.

Sempronio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza d’appello nella parte in cui esclude che la sentenza del Tribunale penale di Monza sia immediatamente esecutiva con riferimento alla condanna alle spese di lite relative all’azione civile, perché sarebbe in contrasto con le Sezioni Unite n. 40228/2011 , secondo cui sono statuizioni accessorie anche quelle relative alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.

Per la Cassazione il motivo è fondato:

a) è da considerare pacifico che in materia civile la statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 282 cod.proc.civ., giacché l’immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado è riferibile a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale che sia suscettibile anch’essa di provvisoria esecutività;

b) pertanto, il capo contenente la condanna al pagamento delle spese processuali è provvisoriamente esecutivo, pur se acceda a pronunce di accertamento o costitutive o di rigetto, o comunque non suscettibili di immediata esecutività;

c) in materia penale non vigono regole differenti; nel processo penale, la materia della condanna alle spese processuali relative all’azione civile è disciplinata dall’art. 541 cod.proc.pen. rubricato “Condanna alle spese relative all’azione civile” che, al primo comma, riproduce il contenuto delle previsioni degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ., rispettivamente, in ordine alla soccombenza ed alla compensazione, senza prevedere alcuna deroga al generale principio della provvisoria esecutività di ogni pronuncia di condanna;

d) di conseguenza, la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile costituita, essendo una statuizione civile occasionata dal processo penale, è regolata dalle prescrizioni di cui all’art. 282 cod.proc.civ

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