Esame on-line a fine corso? L’amministratore rischia di perdere i condomini gestiti.
L‘otto ottobre prossimo scade il termine ultimo per gli amministratori condominiali previsto per completare la frequenza dei corsi di aggiornamento ex d.m. 140/2014. La formazione vale ai fini dell’assoluzione dell’obbligo per l’anno 2022-2023 e consente di proseguire nell’assunzione di incarichi (e nel mantenimento di quelli in corso) anche nel periodo 2023-2024.
Succede spesso che molti, come per tante altre professioni, questo adempimento lo vivano come un inutile ostacolo (non del tutto a torto): l’esame poi è per tanti il culmine della frustrazione e tenerlo in presenza un fastidio di non poco conto.
Ecco, allora che qualcuno propone corsi 100% on-line, esame compreso. È possibile? La risposta che possiamo dare è chiara ed in ambito condominiale è qualcosa di simile ad una rarità: no, l’esame finale del corso deve svolgersi in presenza ed ogni altro tentativo di intepretazione è una forzatura, se non proprio una velleità che si gioca sulla pelle degli amministratori. Vediamo perché.
Andiamo per ordine e partiamo dal casus belli.
Esame on-line dei corsi di aggiornamento per amministratori: il quesito
Ci scrive un nostro lettore che domanda: “Buongiorno spettabile redazione. Stavo valutando l’acquisto di un corso on-line per amministratori di condominio. Uno di questi, tra l’altro non economico, prevede l’esame finale on-line e non in presenza. Sapevo che non era possibile e quindi ho chiesto se c’erano state novità sul punto.
Mi è stato riferito che si tratta di una nuova intepretazione della norma che consente al responsabile scientifico di valutare in autonomia come far svolgere l’esame”.
Mi è stato risposto, per email, riporto: “salvo l’esame finale, non vuol dire che la prova debba necessariamente svolgersi in una sede fisica, ma che la sede individuata dal responsabile scientifico può essere tanto una sede fisica, quanto una sede telematica, nel rispetto dei criteri di sicurezza informatica previsti dai protocolli vigenti”. Come fosse antani, ci sembra doveroso aggiungere.
Premessa: né il sottoscritto, né Condominioweb sono contrari ai corsi svolti interamente per via telematica; anzi, questa soluzione è auspicabile.
Si tratta di una questione di metodo. Metodo che impone il rispetto delle regole e contemporaneamente della professione dell’utente, che può essere messa in pericolo dalle scelte dell’organizzatore unitamente al responsabile scientifico che del primo è la longa manus tecnica.
Vediamo perché.
L’art. 5, quinto comma, d.m. n. 140/2014 recita: “Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.”
Salvo = “Con valore di prep., invar., eccetto, fuorché, tranne: sono stati promossi tutti, salvo due o tre; siamo d’accordo su ogni punto salvo la cifra (o anche: salvo che sulla cifra)”. (Dizionario Treccani).
Tutto on-line, tranne l’esame che deve essere tenuto in una sede. Sede fisica, è chiaro, sennò l’uso di quel “salvo” sarebbe stato il suo contrario, cioè “anche”. Né avrebbe senso l’intepretazione proposta che, a mo’ di supercazzola, darebbe questo significato alla norma: “Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico, che può essere tanto una sede fisica, quanto una sede telematica“. Chi legge la norma così non è coraggioso, ma altro. E non fa un favore agli amministratori; tra poco vedremo le ragioni di questa affermazione.
Prima, per completezza, è giusto rammentare che il Ministero della Giustizia anche in tempo di pandemia da COVID-19, rispondendo all’associazione MAPI, che diffuse la notizia (vedi qui Assemblee on-line: tra norme, lacune e aspettative.), confermò che l’esame non poteva svolgersi on-line, se non a seguito di una modifica normativa (che necessiterebbe prima di una legge di autorizzazione a modificare il decreto n. 140). Chi scrive è consapevole che una nota ministeriale non rappresenta un elemento vincolante di intepretazione del testo normativo, ma qui da interpretare, si può dire tranquillamente, c’è bene poco. Certo, non sfugge che un giudice civile chiamato ad applicare il d.m. n. 140/2014 potrebbe disapplicarlo, qualora lo ritenesse illegittimo (per quali motivi?), ma non si tratterebbe in tal caso di un’interpretazione, bensì di altra ipotesi, cioè la disapplicazione di un atto amministrativo, prevista per la precisione dall’art. 5 della legge n. 2248/1865.
Esame on-line dei corsi di aggiornamento per amministratori: le conseguenze
Ciò chiarito è utile a questo punto comprendere che cosa può accadere se un amministratore segue un corso non conforme al d.m. n. 140/2014.
In disparte il caso della disapplicazione dell’atto amministrativo testé citato bisogna ragionare sulla scorta dei principi generali e delle pronunce giurisprudenziali.
Non è mancato chi ha affermato che in materia di revoca per gravi irregolarità nella gestione, svolgere l’esame on-line – pur non essendo questo previsto dalla norma – non ha conseguenze sugli amministratori, poiché la questione non riguarda l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, oggetto di scrutinio nel giudizio di revoca (Tribunale di Torino decreto 31 luglio 2019 n.-1768).
Com’è noto anche le sentenze, in questo caso il provvedimento è un decreto reso al termine di una procedura di revoca, non rappresentano precedenti vincolanti.
Formazione amministratore di condominio, esame on line? No, ma se lo fai non fa niente!
In disparte questo aspetto, che sicuramente sarebbe citato da chi sostiene la fattibilità dell’esame on-line, nonostante la stessa decisione dica che non sia possibile, resta un’altra questione, anzi due: la validità della delibera di nomina di un amministratore sprovvisto dei requisiti di legge e la responsabilità dell’ente di formazione e del responsabile scientifico qualora l’amministratore perdesse l’incarico di gestione di un condominio per avere sostenuto l’esame on-line.
In materia di nomina di un amministratore sprovvisto dei requisiti di legge, il Tribunale di Padova, nel marzo 2017 ha affermato che “è affetta da nullità la delibera assembleare di nomina dell’amministratore di condominio che non abbia frequentato il corso di aggiornamento annuale previsto dal comma 2 dell’art. 5 del d.m. 13 agosto 2014, n. 140 e dall’art. 71-bis, comma 1, lett. g), disp att. c.c” (Trib. Padova 24 marzo 2017 n.818, Condominioelocazione.it 16 novembre 2017).
Sebbene l’orientamento non sia unanime a distante di 6 anni da quella pronuncia è possibile affermare che sia ormai divenuto il più accreditato.
Il ragionamento, allora è questo: tenere un corso che non ha i requisiti prescritti dal d.m. n. 140/2014 è come non aver assolto all’obbligo di formazione periodica. Ergo: chi viene nominato avendo seguito un corso all’esito del quale ha sostenuto un esame on-line, rischia di vedere dichiarata nulla la delibera di nomina, con conseguente obbligo di restituzione dei compensi percepiti.
In tal caso, chiaramente, se chi ha proposto questo corso ne ha garantito la conformità al d.m. n. 140/2014 potrebbe essere chiamato a rispondere civilmente del danno verso l’amministratore…sempre che un giudice non ritenga che lo stesso amministratore, in quanto professionista, debba essere diligente ed accorto nello scegliere l’offerta formativa conforme alla legge. Come a dire: ti sei fatto gabbare? Fatti tuoi.
Cosa fare, allora? È evidente che sia necessario modificare una norma oramai completamente anacronistica, forse (anzi sicuramente) lo era già nove anni orsono, al momento della sua approvazione. Cionondimeno non ci pare il caso di sobillare gli amministratori a seguire corsi attraverso sotterfugi dialettici, più che interpretativi.
A meno che…a meno che l’amministratore non si faccia rilasciare una dichiarazione di manleva che lo tenga indenne dai pregiudizi economici derivanti dal corso. Questa dichiarazione servirebbe anche per testare lo spirito di chi propone questa modalità di formazione: davvero a servizio dell’amministratore, o pro domo sua?
Nel frattempo, per prudenza, si lascino da parte le suggestioni e si segua la strada tradizionale, molto probabilmente anacronistica, ma sicuramente a prova di prosecuzione della professione.