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Estinzione di una Società (S.a.s.) e sorte dei debiti condominiali

La fattispecie è stata analizzata dal Tribunale di Messina con la decisione n. 2237 del 29 dicembre 2022.

Estinzione di una Società (S.a.s.) e sorte dei debiti condominiali: la vicenda

La vicenda nasce dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ottenuto ex art. 63 disp. Att. C.c. dal condominio nei confronti di due condomini.

Questi propongono opposizione all’ingiunzione rilevando la carenza di legittimazione passiva, avendo acquistato l’immobile in un momento successivo alla data di maturazione dei crediti, che la dante causa società di persone si era estinta e che comunque i crediti erano prescritti.

Il condominio si costituisce e contesta le asserzioni avversarie. Nello specifico deduce che con l’estinzione della società non comunicata all’amministratore condominiale, non si erano estinti anche i debiti insoddisfatti che ad essa società facevano capo; sostiene la regolare emissione del decreto ingiuntivo, di cui chiede la conferma, sulla scorta dei bilanci approvati e di un credito non prescritto.

Nel corso del giudizio il giudice revoca la provvisoria esecutorietà dell’ingiunzione.

Si arriva quindi alla fase decisoria.

I principi applicati nel caso di specie

I condomini, odierni opponenti, nella qualità di soci accomandatari della loro dante causa rispondono illimitatamente dei debiti assunti dalla società, anche dopo l’estinzione della società stessa.

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 12953 resa il 23 maggio 2017 ha confermato il principio di diritto statuito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 6070 del 12/03/2013 ed ha chiarito che: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente , a seconda che , pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per debiti sociali”.

Secondo la giurisprudenza prevalente, infatti i debiti della società cancellata dal registro imprese (e dunque estinta) si trasferiscono ai soci tramite una successione “pro quota” nel lato passivo della medesima obbligazione originariamente sorta in capo alla società.

Effettuata questa premessa, il Tribunale entra nel merito delle spese condominiali per cui è causa.

Osserva al riguardo del pagamento oneri condominiali ordinari (oneri relativi alle spese periodiche destinate alla gestione della cosa comune, ai servizi essenziali e alla regolare amministrazione del bene quali, ad esempio, le spese relative alle utenze condominiali ovvero alla manutenzione ordinaria delle parti comuni) si applica il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, quarto comma, c.c. (ai sensi del quale “si prescrivono in cinque anni (…) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini brevi“).

Il momento a partire dal quale inizia a decorrere detto termine di prescrizione è stato individuato dalla

giurisprudenza di legittimità nella data della delibera di approvazione del rendiconto consuntivo delle spese e del relativo stato di riparto, utile a determinare la quota di partecipazione di ciascun condomino alla spesa (in tal senso v. ex multis Cass. n. 4489/2014; Cass. n. 8609/2006; Cass. n. 12596/2002).

Quanto agli oneri condominiali straordinari (quali, ad esempio, la ristrutturazione della facciata o il rifacimento del tetto) trova applicazione l’ordinario termine di prescrizione decennale di cui all’art.

2946 cc. (Cass. n. 4489/2014).

In generale deve farsi riferimento alla data di approvazione della delibera assembleare che ha disposto l’esecuzione di un intervento di lavoro straordinario o di spesa ordinario, avendo la stessa delibera valore costitutivo della relativa obbligazione (Cass. Sez. 6 – 2, 22 giugno 2007, n. 15547; Cass. Sez. 6-2, 22 marzo 2017, n. 7395; Cass. Sez. 2, 03/12/2010, n. 24654).

Il credito condominiale riportato nell’esercizio dell’anno successivo ha la propria matrice nella apposita delibera assembleare e il consuntivo approvato costituisce quindi cristallizzazione del credito, che viene approvato dalla apposita assemblea.

In entrambi i casi, non avendo la parte creditrice fornito prova di fatti o atti interruttivi, il credito risulta prescritto.

Il condominio, infatti, ha depositato copia di diffida e messa in mora per le quote condominiali che ha trasmesso, senza fornire prova dell’avvenuta ricezione, quindi con l’indicazione della consegna al destinatario o, comunque, del deposito presso la casa comunale per assenza dello stesso.

Conseguentemente il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo.

Sentenza
Scarica Trib. Messina 29 dicembre 2022 n. 2237

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