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Figlio laureato con lavoro saltuario e guadagno modesto ha diritto al mantenimento?

A cura della Redazione.

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente.

Così ha statuito la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 8240/2024.

Lunedi 8 Aprile 2024

Il caso: Tizio chiedeva al Tribunale, a modifica delle condizioni di divorzio, la revoca dell’assegnazione della casa coniugale e l’eliminazione dell’obbligo per il padre di corrispondere un assegno di mantenimento per la figlia della coppia, Mevia, trentacinquenne, stabilito nella misura di Euro. 520,00 mensili, che versava direttamente alla figlia.

Il Tribunale rigettava il ricorso; Tizio  impugnava con reclamo ex art.739 c.p.c. l’ordinanza emessa dal Tribunale di Firenze in sede collegiale davanti alla Corte di Appello di Firenze la quale confermava il menzionato decreto e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando che il Giudice di merito non aveva valutato le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento, in particolare la Corte d’appello non aveva valutato la circostanza costituita dal fatto che Mevia aveva una propria attività principale nel lavoro di insegnante d’arte, circostanza che era stata ammessa dalla stessa Mevia.

La Cassazione ritiene fondata la censura ed osserva:

a) in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;

b) di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa;

c) nel caso in esame,  la Corte territoriale, tenuto conto che Tizio guadagna 39.000,00 euro mentre la ex moglie Euro20.000,00, ha valutato che la figlia Mevia, laureata in storia dell’arte ed insegnante nella materia, negli anni 2018 e 2019 ha guadagnato, grazie a collaborazioni saltuarie, circa 4.000,00 euro mentre ne ha consumato circa 6.000,00 per spese mediche, in quanto necessitante di assistenza psicologica perché affetta da sindrome delirante, con manie di persecuzione (senza che, tuttavia, ricorra il caso della menomazione psichica e del conseguente regime giuridico del figlio affetto da tali serie patologie);

d) tuttavia, seppur Mevia ha documentato un modesto guadagno (solo 4.000,00 euro annui), deve ritenersi che la stessa ha comunque incominciato a mettere a frutto le proprie capacità professionali, seppur saltuariamente esercitate, così cominciando a conseguire i propri redditi da lavoro e, anche se in attesa di una migliore e più sicura definizione del suo inserimento nel mondo produttivo, ne consegue che si deve seriamente dubitare che vi sia ragione per conservare, in suo favore, l’assegno di mantenimento, ferma la eventuale possibilità di un eventuale soccorso paterno, qualora ne ricorrano i presupposti, e perciò di chiedere e ottenere un assegno alimentare.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 8240 2024

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