Funzionalità dell’ etilometro: l’onere della prova a carico del conducente
A cura della Redazione.
Il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve dimostrare la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio.
Mercoledi 13 Novembre 2024 |
In tal senso si è espressa la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza 41205/2024.
Il caso: La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Ravenna con la quale Tizio era stato condannato alla pena di anni uno di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c), e 2-bis, Cd.S.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo violazione di legge in relazione al ritenuto regolare funzionamento dell’etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza in ragione della carenza delle periodiche revisioni di funzionalità.
Per la Cassazione il ricorso è inammissibile: al riguardo ribadisce i seguentu principi:
a) ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui alle lett. b) e c) dell’art. 186, comma 2, Cd.S., è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti;
b) poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada: nella fattispecie è immune da censure la sentenza impugnata che aveva desunto, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b) e 2-bis, C.d.S., lo stato di ebbrezza dalla dinamica dell’incidente stradale occorso, dalla sintomatologia rilevata dagli operanti giunti sul posto, e dalla diagnosi di sospetto stato di intossicazione acuta da alcool effettuata dai medici del Pronto soccorso;
c) quanto all’onere probatorio concernente il corretto funzionamento dell’etilometro e della documentazione della corretta manutenzione (omologazione, revisione, taratura, periodiche verifiche di funzionalità), si esclude che tali elementi abbiano rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza, di talchè il conducente sottoposto ad accertamento etilometrico non può fare valere un generico interesse ad essere portato a conoscenza dei dati relativi alle omologazioni e alle revisioni, ma ha un onere di allegazione che non si risolve nella mera contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, ma deve consistere in una prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione, ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, non essendo sufficiente la mera allegazione della difettosità dell’apparecchio ovvero dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli;
d) nel caso di specie, il ricorrente non ha addotto alcun elemento tale da evidenziare un difetto di funzionamento dell’etilometro e della falsificazione dei risultati.