Garanzia per vizi della cosa venduta: quali atti interrompono la prescrizione
Con l’ordinanza 11590/2024, pubblicata il 30 aprile 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa all’idoneità o meno degli atti stragiudiziali ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione di cui al terzo comma dell’art. 1495 del Codice civile per far valere la garanzia per i vizi della cosa venduta nei confronti del venditore.
Martedi 25 Giugno 2024 |
IL CASO: La vicenda riguarda un contratto avente ad oggetto la vendita (mediante locazione finanziaria) di un impianto di depurazione e riciclo acque impure che era risultato non idoneo all’uso per vizi e difetti di funzionamento che non consentivano l’adeguato smaltimento delle acque reflue provenienti dall’attività di autolavaggio dell’attrice.
Quest’ultima agiva in giudizio nei confronti della società venditrice chiedendo al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto e condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti.
La società venditrice si costituiva nel giudizio e, nel contestare l’infondatezza della domanda attorea, eccepiva l’intervenuta prescrizione dell’azione di garanzia per vizi della cosa venduta. Inoltre, formulava domanda di garanzia nei confronti della società produttrice del depuratore, che veniva chiamata in causa.
Entrambe le domande formulate dall’attrice venivano rigettate dal Tribunale.
La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposta dall’attrice, riteneva fondata l’eccezione di prescrizione ex art. 1495 c.p.c. che era stata riproposta dall’originaria convenuta anche in sede di appello, sul presupposto che la prescrizione poteva essere interrotta solo dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora, risultando irrilevante, ai fine di escludere il decorso del termine, anche il riconoscimento dei vizi da parte del compratore.
Pertanto, l’originaria società attrice, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1495, commi 1 e 3, 2933 e segg., 1492 c.c..
Sosteneva l’erroneità della la decisione della Corte di appello avendo quest’ultima con la sentenza impugnata illegittimamente fatto decorrere il termine di prescrizione dalla consegna del bene e non dalla scoperta dei vizi che gli stessi giudici di secondo grado avevano ritenuto utilmente denunciati nel termine di otto giorni dalla scoperta.
Inoltre, evidenziava che il pericolo che le azioni di riduzione del prezzo e di risoluzione si prescrivono nel periodo in cui il compratore si astiene dall’esercitarle si deve considerare evitabile ponendo in essere “atti interruttivi” anche di natura stragiudiziale.
LA DECISIONE: La Cassazione ha accolto il motivo del ricorso con rinvio della causa alla Corte di Appello di provenienza in diversa composizione, ritenendo atti idonei ai fini dell’interruzione della prescrizione di cui all’art. 1495, comma 3, c.c. anche le comunicazioni di “atti stragiudiziali” e ribadendo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 18672/2019 secondo il quale “in tema di compravendita, le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore, compiute nelle forme di cui all’art. 1219, comma 1 c.c., costituiscono, ai sensi dell’art. 2943, comma 4, c.c., atti idonei ad interrompere la prescrizione dell’azione di garanzia per vizi, di cui all’art. 1495, comma 3 c.c., con l’effetto di determinare l’inizio di un nuovo periodo di prescrizione, ai sensi dell’art. 2945, comma 1 c.c.”.