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Garanzia vizi: se il venditore ripara l’auto la prescrizione è interrotta

L’intervento da parte del venditore sull’auto venduta per eseguire delle riparazioni è un atto idoneo ad interrompere il termine annuale di prescrizione dell’azione di garanzia per i vizi della cosa venduta previsto dall’art. 1495 del Codice Civile.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 33380, pubblicata il 30 novembre scorso.

Lunedi 4 Dicembre 2023

IL CASO: All’esito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, con il quale l’acquirente di un autoveicolo aveva chiesto al Tribunale di accertare vizi e difetti del bene comprato e ricoverato più volte presso l’officina meccanica della venditrice a seguito di plurimi malfunzionamenti che ne avevano impedito l’utilizzo, agiva in giudizio contro la venditrice chiedendo che venisse dichiarata la risoluzione del contratto con conseguente condanna della convenuta alla restituzione del prezzo pagato e al risarcimento dei danni subiti per il fermo tecnico del veicolo.

La consulenza tecnica d’ufficio svoltasi nell’ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo aveva accertato che la natura dei difetti denunciati dall’acquirente non era connessa alla naturale usura o all’uso del veicolo e aveva quantificato i danni.

La convenuta si difendeva eccependo l’intervenuta prescrizione dell’azione di risoluzione contrattuale per la decorrenza del termine annuale previsto dall’articolo 1495 del Codice Civile e chiedendo il rigetto della domanda attorea.

Il giudizio di primo grado si concludeva favorevolmente per l’attore che si vedeva, pertanto, accolta la domanda giudiziale promossa.

La Corte di Appello, pronunciandosi sul gravame proposto dalla venditrice, riformava la sentenza del Tribunale, rigettando la richiesta di risarcimento danni formulata dall’attore e confermando per il resto quanto statuito in primo grado.

I ripetuti interventi di riparazione eseguiti dalla venditrice sull’auto venivano ritenuti dai giudici di merito atti idonei ai fini dell’interruzione della prescrizione annuale dall’azione di risoluzione contrattuale.

Pertanto, l’originaria società convenuta sottoponeva la questione all’esame della Cassazione insistendo nell’eccezione dell’intervenuta prescrizione annuale dell’azione di garanzia, escludendo l’idoneità, a tal fine, dei tentativi di riparazione del veicoli effettuati su richiesta dell’acquirente.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha osservato che:

– il riconoscimento del venditore della sussistenza di vizi della cosa venduta ha effetto interruttivo del termine prescrizionale;

– come affermato in altri arresti giurisprudenziali l’art. 1495, comma 3, c.c.., ove dispone che l’azione di garanzia per vizi della cosa venduta si prescrive ‘in ogni caso’ in un anno dalla consegna, intende far decorrere quel termine anche se il compratore non abbia scoperto il vizio, ma non sottrarre il termine medesimo alle cause di interruzione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c..

– di conseguenza la prescrizione annuale deve ritenersi interrotta, a norma dell’art 2944 c.c., per effetto del riconoscimento, da parte del venditore, del diritto del compratore alla garanzia;

– in tema di compravendita, l’impegno del venditore di eliminare i vizi che rendano il bene inidoneo all’uso cui è destinato di per sé non dà vita ad una nuova obbligazione estintiva – sostitutiva (novazione oggettiva: art. 1230 c.c.) dell’originaria obbligazione di garanzia (art. 1490 c.c.), ma consente al compratore di non soggiacere ai termini di decadenza ed alle condizioni di cui all’art. 1495 c.c., ai fini dell’esercizio delle azioni (risoluzione del contratto o riduzione del prezzo) previste in suo favore (art. 1492 c.c.);

– tale impegno si sostanzia in un riconoscimento del debito, interruttivo della prescrizione (art. 2944 c.c.);

– il riconoscimento del debito, ben può manifestarsi anche in forma tacita quando il debitore compia un atto o tenga un comportamento incompatibile con la volontà di contestare l’esistenza del debito, non essendo necessarie formule particolari ma solo il carattere della sua univocità:

– il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi del comma 2 dell’art. 1495 c.c. rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia

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