Giudice non liquida le spese in favore dell’intestatario: azioni esperibili
Con l’ordinanza 19619/2024, pubblicata il 16 luglio 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa al rimedio esperibile nel caso in cui all’esito di un giudizio civile, il giudice ometta di liquidare le spese processuali in favore del procuratore della parte vittoriosa dichiaratosi antistatario.
Martedi 23 Luglio 2024 |
IL CASO: Nell’ambito di un giudizio giunto all’esame della Cassazione, che aveva visto contrapposti una società e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i giudici di legittimità nel decidere omettevano di liquidare le spese processuali in favore dei procuratore antistatari della società.
Pertanto, quest’ultima depositava ricorso per la correzione del dispositivo dell’ordinanza.
LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione che, nell’accoglierlo, ha emendato il dispositivo dell’ordinanza aggiungendo a quest’ultimo la distrazione delle spese a favore degli avvocati della ricorrente.
Nel decidere sul ricorso, gli Ermellini hanno ha richiamato il principio di diritto affermato dagli stessi giudici di legittimità secondo il quale:
– in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma;
– la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma c.p.c., che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione.