Giudice rigetta la domanda attorea per prescrizione: parcella liquidata in base al disputatum
In caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, e non il decisum.
Venerdi 22 Dicembre 2023 |
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 32550/2023.
Il caso: l’avv. Lucilla chiedeva la condanna dell’avv. Mevio al pagamento della somma di Euro 390.659,12, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di competenze professionali maturate per aver collaborato con lui nell’attività difensiva svolta in numerosi giudizi dinanzi al Giudice di pace di vari Comuni; l’avv. Mevio eccepiva la prescrizione del credito ex art. 2957 comma II cod. civ. e, in ogni caso, l’assenza di un accordo per la suddivisione del compenso; sosteneva pure che l’attività svolta dall’attrice fosse consistita soltanto nella sostituzione in venti cause e fosse stata già ricompensata.
Il Tribunale dichiarava la propria incompetenza sulle domande aventi ad oggetto l’attività difensiva svolta dinnanzi ai Giudici di pace di quattro Comuni; quindi, proseguito il giudizio, accoglieva l’eccezione di prescrizione quanto all’attività compiuta tra gli anni dal 2005 al 2006 e aggiungeva in ogni caso che:
– l’attività asseritamente svolta risultava provata soltanto quanto alla partecipazione alle udienze, in relazione alle prove documentali acquisite;
– accertava perciò il compenso spettante in soli Euro 2.189,00 ma rigettava comunque interamente la domanda, perché i pagamenti, come provati dall’avv. Mevio, dovevano ritenersi satisfattivi di ogni pretesa;
– liquidava le spese di lite in favore dell’avv. Mevio, secondo soccombenza, per lo scaglione di riferimento determinato nelle cause comprese tra Euro 1100 ed Euro 5200 in ragione della circostanza che l’attività professionale dell’avv. Lucilla era stata quantificata nella somma di Euro 2.189.
L’avv. Mevio ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 5 comma 1 del d.m. 55/2014, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., per avere il Tribunale liquidato le spese individuandone i parametri in riferimento all’accertamento compiuto in motivazione per ritenere satisfattivo quanto già corrisposto dal resistente ed escludere ogni credito e non in riferimento all’ammontare delle somme domandate, trattandosi di domanda di pagamento interamente rigettata.
Per la Cassazione la censura è fondata: in merito alla liquidazione delle spese di lite, osserva che:
a) in caso di rigetto della domanda, nei giudizi per pagamento di somme o risarcimento di danni, il valore della controversia, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell’attore soccombente, è quello corrispondente alla somma da quest’ultimo domandata, dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum, senza che trovi applicazione il correttivo del decisum;
b) dalla previsione per cui, quando la domanda sia accolta, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese deve essere pari alla somma attribuita dal giudice, si desume, infatti, a contrario, che quando la domanda sia rigettata, il suddetto valore debba essere pari alla somma infondatamente richiesta dall’attore;
c) la diversità tra i due criteri si riconduce all’unica necessità di adeguare gli onorari di avvocato all’opera professionale effettivamente prestata: in caso di accoglimento, però, il criterio del decisum consente di scongiurare il rischio di una liquidazione, in favore dell’attore, esorbitante perché dipendente da una quantificazione iniziale del credito preteso non adeguatamente ponderata; in caso di rigetto, invece, il criterio del disputatum assicura che il convenuto sia remunerato per l’attività difensiva spiegata efficacemente contro l’intera domanda;
d) pertanto, il criterio del disputatum deve essere applicato anche nell’ipotesi in cui, come accaduto nella fattispecie, sia reso un accertamento del credito spettante, ma soltanto al fine di verificare la fondatezza dell’eccezione di avvenuto pagamento interamente satisfattivo: anche in tale ipotesi, infatti, comunque l’intera domanda risulta efficacemente contrastata e ab origine infondata.