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Gli elementi essenziali del reato di minaccia

Nel reato di minaccia è sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire ed è irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

Giovedi 22 Agosto 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 31830/2024.

Il caso: la Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione del Tribunale di Pescara che in esito a giudizio abbreviato, aveva riconosciuto Tizio colpevole del delitto di rapina impropria e, riconosciute le circostanze attenuanti di cui agli art. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen., l’aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed Euro 400,00 di multa.

Il difensore dell’imputato ricorre in Cassazione, deducendo, come secondo motivo, la violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza della minaccia che ha prodotto la qualificazione del furto alla stregua del delitto di rapina in quanto l’espressione riferita dallla vittima (“vedi cosa ti faccio”) è troppo generica per assumere rilevanza penale poiché insuscettibile di intimorire la p.o..

Per la Cassazione la doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza; sul punto osserva che:

  • per il ricorrente l’espressione profferita all’indirizzo della p.o., con la quale paventava conseguenze pregiudizievoli ove avesse insistito nella richiesta di restituzione della refurtiva, non aveva attitudine ad intimorire la denunziante perché del tutto generica;

  • invero,  nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall’autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest’ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante, invece, l’indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente;

  • la fattispecie ex art. 612 cod. pen., nella specie assorbita nel delitto complesso di rapina, è infatti un reato formale di pericolo, per la cui integrazione non è richiesto che il bene tutelato sia realmente leso mentre la valutazione dell’idoneità della minaccia a realizzare la finalità intimidatoria va fatta avendo di mira un criterio di medialità che rispecchi le reazioni dell’uomo comune e costituisce un accertamento fattuale riservato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità ove congruamente giustificato;

  • nel caso in esame, l’effettività e concretezza della minaccia è denotata dal fatto che la vittima, dopo essere risalita in macchina, e quindi al sicuro da aggressioni del prevenuto, allertava le Forze dell’Ordine segnalando quanto accaduto.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 31830 2024

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