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Gli elementi essenziali dell’assegno circolare n.t. da trascrivere nel precetto.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13373 del 15 maggio 2024 si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla omessa trascrizione integrale di un assegno circolare non trasferibile nell’atto di precetto.

Venerdi 17 Maggio 2024

Il caso: Mevia, quale asserita beneficiaria di un assegno circolare non trasferibile dell’importo di euro 1.941,73 emesso dalla Banca Alfa, intimava al predetto istituto bancario precetto al pagamento delle somme portate dal titolo, in uno a spese e interessi.

Nello spiegare opposizione, la Banca rilevava l’omessa trascrizione integrale dell’assegno nell’atto di precetto (in particolare, l’omessa trascrizione del retro dell’assegno) e la mancata attestazione di conformità dello stesso ad opera dell’ufficiale giudiziario.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione, qualificata come agli atti esecutivi, e dichiarava la nullità del precetto.

Mevia ricorre in Cassazione, deducendo che

  • ai fini della validità del precetto in parola era sufficiente la trascrizione, nel precetto, degli elementi essenziali dell’assegno e comunque non era necessaria l’attestazione di formale conformità dell’Ufficiale giudiziario;

  • il Tribunale ha errato nel considerare dirimente, oltre all’assenza della attestazione (peraltro non eccepita dalla parte opponente), l’omessa trascrizione del retro dell’assegno circolare non trasferibile azionato.

Per la Cassazione la doglianza non è fondata:

a) la questione è nello stabilire se e quando la imperfetta o non integrale trascrizione dell’assegno – titolo esecutivo nel precetto (nella vicenda, per omessa riproduzione del contenuto del retro di un assegno circolare non trasferibile) ingeneri un pregiudizio alle facoltà difensive del soggetto intimato e, in caso positivo, se esso sia autoevidente, cioè non bisognevole di specifica allegazione;

b) la finalità del precetto esige che il destinatario sia posto in condizione di verificare l’identità e la validità del titolo, riconoscere la prestazione da compiere, accertare la legittima detenzione in capo al soggetto intimante: tutti elementi, da trarre, in ossequio alla regola della cartolarità intrinsecamente connotante i titoli di credito, dal tenore letterale del titolo medesimo;

c) nel precetto intimato in forza di assegno circolare non trasferibile l’omessa menzione della esistenza (o della inesistenza) di una girata per l’incasso (nel caso in scrutinio, l’omessa riproduzione del retro dell’assegno) impedisce al soggetto intimato di riscontrare se l’intimante, pur coincidente con il beneficiario indicato nel titolo, abbia (ancora) la legittimazione alla riscossione dello stesso oppure abbia all’uopo incaricato, in sua vece, un banchiere giratario;

d) l’illustrata carenza ingenera una obiettiva incertezza sul soggetto abilitato a ricevere la prestazione portata dal titolo, insuperabile sulla base dei soli elementi testuali contenuti nel precetto come descritto nella specie: e, così, pregiudica il diritto dell’intimato ad un adempimento sicuramente liberatorio, inficiando di nullità l’atto di precetto privo del suddetto requisito di contenuto-forma; ed esponendolo, quindi, per tale ragione all’opposizione formale, per l’ammissibilità della quale non è neppure necessario allegare in modo specifico il pregiudizio patito;

Da quanto premesso discende il seguente principio di diritto: “L’omessa trascrizione integrale del fronte e del retro dell’assegno nel precetto, che impedisca di trarre conoscenza dell’esistenza o meno di una clausola di girata per l’incasso, rende nullo l’atto di precetto intimato in virtù di un assegno circolare non trasferibile”.

Allegato:

Cassazione civile sentenza 13373 2024

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