Gli errori di ChatGPT e la condanna per lite temeraria

L’indicazione negli atti difensivi di sentenze inesistenti reperite tramite lo strumento dell’intelligenza artificiale “ChatGPT”, pur rivestendo disvalore relativo alla omessa verifica dell’effettiva esistenza delle suddette sentenze da parte del difensore, non legittima la condanna ex art. 96 cpc. per lite temeraria
Martedi 1 Aprile 2025 |
In tal senso ha deciso il Tribunale di Firenze nell’ordinanza del 14 marzo 2025.
Il caso: Nell’ambito di un procedimento per reclamo in tema di contraffazione e di violazione del diritto di autore, il reclamante, Tizio, rilevava come i richiami giurisprudenziali indicati nell’avversa comparsa di costituzione fossero inesistenti e pertanto chiedeva la condanna per lite temeraria della società resistente ex art. 96 c.p.c, per aver in questo modo influenzato la decisione del collegio.
Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, nel rigettare la richiesta di condanna, evidenzia quanto segue:
a) a seguito delle note autorizzate sul punto, il difensore della società costituita ha dichiarato che i riferimenti giurisprudenziali citati nell’atto sono stati il frutto della ricerca effettuata da una collaboratrice di studio mediante lo strumento dell’intelligenza artificiale “ChatGPT”, del cui utilizzo il patrocinatore in mandato non era a conoscenza;
b) l’IA avrebbe dunque generato risultati errati che possono essere qualificati con il fenomeno delle cc.dd. “allucinazioni di intelligenza artificiale”, che si verifica allorché l’IA inventi risultati inesistenti ma che, anche a seguito di una seconda interrogazione, vengono confermati come veritieri: in questo caso, lo strumento di intelligenza artificiale avrebbe inventato dei numeri asseritamente riferibili a sentenze della Corte di Cassazione inerenti all’aspetto soggettivo dell’acquisto di merce contraffatta il cui contenuto, invece, non ha nulla a che vedere con tale argomento;
c) premesso quanto sopra, si ritiene, per l’applicazione del comma 1 del cit. art. 96 c.p.c., che esso abbia natura extracontrattuale, poiché richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell’an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa e, pur recando in sé una necessaria indeterminatezza quanto agli effetti lesivi immediatamente discendenti dall’improvvida iniziativa giudiziale, impone, comunque, una, sia pur generica, allegazione della direzione dei supposti danni;
d) la domanda non può essere accolta, in quanto il reclamante non ha spiegato alcuna allegazione, neppur generica, dei danni subiti a causa dell’attività difensiva espletata della controparte;
e) parimenti non può essere applicabile il comma 3 dell’art. 96 c.p.c., la cui ratio deve individuarsi nel disincentivare l’abuso del processo o comportamenti strumentali alla funzionalità del servizio giustizia ed in genere al rispetto della legalità sostanziale; tale fattispecie deve inoltre intendersi come species dei primi due commi, per cui non si può prescindere dalla condotta posta in essere con mala fede o colpa grave né dall’abusività della condotta processuale.
f) ora, fermo restando il disvalore relativo all’omessa verifica dell’effettiva esistenza delle sentenze risultanti dall’interrogazione dell’IA, sin dal primo grado il resistente ha fondato la sua propria strategia difensiva sull’assenza di malafede nell’aver commercializzato le magliette raffigurante le vignette di Tizio, elemento che poi si era già trovato nel decreto emesso inaudita altera parte e che ha trovato riscontro anche nella successiva ordinanza cautelare;
g) l’indicazione di estremi di legittimità nel giudizio di reclamo ad ulteriore conferma della linea difensiva già esposta dalla società resistente si può quindi considerare diretta a rafforzare un apparato difensivo già noto e non invece finalizzata a resistere in giudizio in malafede, conseguendone la non applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 96 c.p.c.