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Guida senza patente con recidiva nel biennio: nessuna depenalizzazione

A cura della Redazione.

La guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. Lo ha specificato la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23977/2023.

Mercoledi 28 Giugno 2023

Il caso: Il Tribunale di Bolzano, assolveva Tizio dal reato di guida senza patente perché il fatto non costituisce reato, essendo intervenuta depenalizzazione della fattispecie contestata.

All’imputato era contestata la contravvenzione di cui all’art. 116, comma 15, d.lgs n. 285 del 30/4/1992 per avere guidato nel 2018 un ciclomotore senza essere in possesso della patente di guida, mai conseguita; nella imputazione si precisava come il ricorrente fosse incorso nella stessa violazione in epoca precedente; in particolare a carico dell’imputato era stato elevato, in data 28/7/2016, verbale di contestazione di violazione amministrativa di guida senza patente, violazione accertata in via definitiva

Il Procuratore Generale presso la sezione distaccata della Corte d’appello di Trento propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo erronea applicazione delle legge penale, rilevando che la fattispecie di cui all’art. 116 cod. strada, nell’ipotesi della ricorrenza della recidiva nel biennio, non risultava essere stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n.8.

La Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, avalla la tesi del procuratore chiarendo che:

a) la guida senza patente, nell’ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stata depenalizzata dall’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, di cui la recidiva integra un elemento costitutivo;

b) ai fini della individuazione della nozione di recidiva operante in tale ambito si è precisato come l’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016 n. 8, nell’integrare la fattispecie contravvenzionale di guida senza patente penalmente rilevante “nell’ipotesi di recidiva nel biennio”, abbia stabilito che la recidiva ricorra non più solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio;

c) tuttavia, nel caso in esame la doglianza sollevata dal procuratore risulta genericamente posta, essendosi il ricorrente limitato ad allegare il mero decorso dei termini di impugnazione, senza specifica indicazione delle fonti di prova sottoposte alla valutazione del Tribunale a sostegno della prospettata ricorrenza della recidiva nel biennio.

Da ciò consegue la inammissibilità del ricorso.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 23977 2023

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