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Il chiamato all’eredità aderisce al giudizio di divisione: è accettazione tacita

L’adesione del chiamato all’eredità al giudizio di divisione del compendio ereditario e la voltura catastale integrano l’accettazione tacita dell’eredità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza 10544/2024, pubblicata il 18 aprile 2024.

Venerdi 3 Maggio 2024

IL CASO: Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare veniva disposto il giudizio di divisione del compendio ereditario del debitore.

All’esito, il Tribunale dichiarava che l’attrice aveva diritto alla divisone degli immobili pignorati e, stante la non comoda divisibilità, disponeva procedersi alla divisione mediante la vendita.

Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello il debitore, che veniva rigettato.

La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello la quale, nel rigettare il gravame proposto dal debitore, rilevava che l’accettazione tacita dell’eredità era configurabile, oltre che sulla base del possesso dei beni ereditari, suffragato da una serie di documenti aventi valore indiziario, anche sul fatto che il debitore nel corso del giudizio di primo grado con la comparsa di costituzione e risposta aveva espressamente aderito alla domanda di divisione giudiziale, limitandosi a chiedere l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei nipoti subentranti in rappresentazione del fratello che aveva rinunciato.

Pertanto, il debitore, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, investiva della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dai giudici di legittimità i quali hanno osservato che:

  1. l’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell’eredità, qualora il chiamato si costituisca dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa;

  2. l’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche dalla partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius

  3. l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l’accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10544 2024

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