Il Comune è responsabile anche se il sinistro si verifica in un strada c.d. vicinale.
A cura della Redazione.
Con l’ordinanza n. 8879/2023 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla responsabilità della P.A.per danni da cose in custodia verificatisi in una strada vicinale, di proprietà privata ma adibita a pubblico transito.
Giovedi 13 Aprile 2023 |
Il caso: Mevia conveniva in giudizio il Comune ed il Consorzio Riunito delle Strade Vicinali chiedendo il riconoscimento della loro responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ovvero dell’art. 2043 cod. civ. e conseguentemente il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per il sinistro occorsole sulla c.d. strada vicinale, in territorio comunale, allorchè cadeva in un pozzetto a margine della carreggiata.
Il tribunale accoglieva la domanda, ritenendo responsabili i convenuti ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. e condannandoli in solido al pagamento della somma di € 74.000,00 in favore dell’attrice.
Sia il Comune che il Consorzio appellavano la sentenza di primo grado; la Corte distrettuale rigettava entrambi gli appelli confermando la sentenza gravata,
Il Comune ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 comma VI Cost. e dell’art. 2051 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 nn. 3 e 5, per avere la Corte di Appello, dopo aver rilevato che la strada vicinale era di proprietà e nel possesso dei proprietari frontisti costituiti nel “Consorzio Riunito della Strada Vicinale…” che quindi ne avevano statutariamente assunta la custodia con l’obbligo di curarne la funzionalità eseguendo tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, poi del tutto illogicamente e contraddittoriamente condannato il Comune al ristoro dei danni a favore di Mevia per un assunto mancato controllo dello stato della strada.
Per la Suprema Corte la censura è infondata: sul punto osserva che:
a) in relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purchè esse siano inserite – come nel caso in esame – tra le strade adibite a pubblico transito: infatti, va premesso che ai fini della definizione stessa di “strada”, è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà;
b) e’, pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada;
c) sul punto è stato affermato il seguente principio: “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”.