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Il condomino è legittimato a chiamare in causa l’assicurazione che manleva il condominio?

Con ordinanza emessa in data 21 ottobre 2022, n. 31141, la Corte di Cassazione, Sezione III, si è pronunciata su cinque motivi di censura in virtù dell’azione intentata da un proprietario di un appartamento sito al primo piano dell’edificio condominiale, che aveva convenuto dinanzi al Tribunale di Milano il condominio e la condomina, proprietaria dell’appartamento sovrastante a quello attoreo, per ottenere il risarcimento dei danni subiti nell’appartamento per allagamento.

Si costituivano i convenuti, ed in particolare la proprietaria dell’appartamento sovrastante proponeva domanda di “garanzia e manleva” verso il condominio in quanto titolare di una “polizza globale fabbricati”.

Il Tribunale meneghino pronunciava sentenza in data 14 novembre 2017 ed accoglieva parzialmente la domanda risarcitoria dell’attore, ai sensi dell’art. 2051 c.c., condannando la condomina del piano sovrastante al pagamento dei danni, nonché respingeva la domanda proposta da quest’ultima contro il condominio.

Avverso tale pronuncia l’attore proponeva appello innanzi alla Corte d’appello di Milano, la convenuta-appellata proponeva appello incidentale.

Tale Corte territoriale emetteva sentenza il 16.10.2018, n. 4506, accogliendo parzialmente l’appello principale e rigettando l’appello incidentale.

Applicabilità delle clausole contrattuali della polizza globale: la vicenda

Sulla base di questa rappresentazione dei fatti, la condomina-appellata chiedeva l’applicabilità delle clausole della polizza globale sul danno occorso all’appellante.

Il Tribunale di prime cure, così come condiviso dal giudice del gravame, richiamava come caratteristica di questa forma assicurativa il fatto che il contraente, amministratore del condominio, operasse al contempo sia quale rappresentante dei condomini, per quanto concerne le parti in proprietà comune, sia quale legale rappresentante dei condomini singolarmente per i danni provocati da loro proprietà esclusive e asseriva che da tale peculiarità deriverebbero “ulteriori problematiche” in quanto solo l’amministratore, quale rappresentante del condominio, è legittimato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione, essendo solo questi soggetto contraente (Cass. civ. sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245; Cass. civ., sez. I, 26 marzo 1996, n. 2678).

Difetto di legittimazione alla chiamata in causa dell’assicurazione di terzi

Infatti può accadere che essendo responsabile del danno il singolo condomino per una rottura verificatasi nella sua proprietà esclusiva, il medesimo, pur interessato ad avvalersi della polizza globale fabbricati che copre anche tale ipotesi, non sarebbe legittimato a chiamare in causa la compagnia assicuratrice non essendo contraente del contratto, e ciò nonostante che l’amministratore condominiale sia rimasto sul punto inerte, o addirittura contumace, non avendo interesse a difendersi, trattandosi di rottura che non è derivata da parti comuni.

Infondatezza dell’appello incidentale

In tal senso, la Corte territoriale ha rilevato che la sentenza di primo grado, giustamente, il condominio, comunque, è estraneo ad una responsabilità extracontrattuale rinveniente da una proprietà esclusiva, poiché non riguardante parti comuni, precisando che la condomina che ha causato l’evento avrebbe dovuto intentare altra azione rispetto a quella di manleva nei riguardi del condominio. Ne consegue il giusto rigetto dell’appello.

Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione la condomina-appellata, sulla base di cinque motivi di censura. Invece, entrambi gli intimati non si sono difesi.

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato, in riferimento all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c. violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c.- ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione dell’art. 112 c.p.c. per effetto della prospettata mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Va, altresì, sottolineato che il motivo si divide in due censure: la prima nel senso che sarebbe spettato al giudice d’appello qualificare la domanda in modo tale da accoglierla, in forza del principio jura novit curia, e la seconda nel senso che il condominio non avrebbe mai resistito alla domanda di garanzia fino alla conclusionale.

Con il secondo motivo, la ricorrente ha denunciato, in riferimento all’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c. violazione dei principi regolatori del processo e degli artt. 115 e101 c.p.c.

Con il terzo motivo, ha denunciato la “violazione ex art. 360 comma 1, n. 4 e 5” – rubrica palesemente incompleta – censurando i passi motivazionali relativi all’inesistenza di responsabilità del condominio che lo avvincesse alla

responsabilità extracontrattuale della ricorrente e alla inesistenza quindi di una sua posizione di garante.

Con il quarto motivo ha denunciato la violazione degli articoli 32 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.

Con il quinto motivo ha denunciato la violazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., nonché “violazione dell’art. 360 comma 1 n.4 c.p.c.”.

La Suprema Corte riteneva tutti infondati i motivi di censura e li rigettava in toto.

Principio in diritto: legittimazione in capo all’amministratore

Gli ermellini rilevano che nella fattispecie posta al loro vaglio, la polizza assicurativa globale non è contratta per conto altrui o di chi spetta, in difetto dell’esistenza di un interesse del contraente a stipularla, interesse che non è stato provato e tantomeno dimostrato dalla detta ricorrente.

Infatti, la condomina-danneggiante non ha agito contro l’assicurazione che manleva il condominio, perciò non ha alcun diritto ad avere alcun indennizzo dall’assicurazione.

Infatti, la polizza globale fabbricati legittima solo l’amministratore condominiale a chiamare in causa la compagnia.

Rigetto della domanda di manleva

Altro aspetto da sottolineare, mancherebbe nel ricorso per cassazione intrapreso dalla ricorrente una conditio sine qua nonnon vi è la causa giustificatrice dell’operatività della polizza, che si individuerebbe nella condanna del condominio a manlevare la condomina per la richiesta di attivazione della polizza globale fabbricati”; in altri termini, la domanda formulata dalla ricorrente è stata rigettata perché solo la condanna del condominio avrebbe, eventualmente, attivato il menzionato contratto assicurativo.

Per completezza, il condominio, in persona dell’amministratore pro-tempore, nel caso di polizza stipulata per la responsabilità civile a garanzia dell’edificio, è l’unico legittimato ad agire contro l’assicurazione per ottenere un indennizzo. Il singolo condomino non può sostituirsi alla rappresentanza del capo condomino, con la conseguente dichiarazione di carenza di legittimazione attiva da parte del giudice adito, non essendo legittimato ad esercitare azioni, ragioni e diritti nascenti dalla polizza (vedi Trib. Aosta 18 luglio 2022, n. 237)

In conclusione, la Corte rigettava il ricorso e non provvedeva sulla pronuncia delle spese processuali, non essendosi difesi gli intimanti.

Sentenza
Scarica Cass. 21 ottobre 2022 n. 31141

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