Il creditore omette nel precetto l’avvertimento ex art. 480 2° comma cpc: nullità o mera irregolarità?
Con la sentenza n. 23343 pubblicata il 26 luglio 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità o meno dell’atto di precetto nel caso in cui il creditore non avverte il debitore della facoltà di avvalersi di un organismo di composizione della crisi.
Venerdi 29 Luglio 2022 |
Tale avvertimento è previsto dal secondo comma dell’art. 480 c.p.c. il quale statuisce che il “debitore può, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore”.
IL CASO: La vicenda nasce dall’opposizione promossa da una società in accomandita semplice e dal socio accomandatario di quest’ultima avverso un atto di precetto notificatole da un avvocato con il quale, sulla scorta di due ordinanze emesse dalla Corte d’appello e dal Tribunale, le veniva intimato il pagamento di una somma per prestazioni professionali svolte dal legale in favore della predetta società.
Tra i vari motivi dell’opposizione gli intimati deducevano la nullità del precetto per il mancato inserimento dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, c.p.c., concernente la possibilità di ricorrere alla procedura di sovra indebitamento. L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale il quale condannava gli opponenti oltre al pagamento delle spese del giudizio anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Pertanto la questione veniva sottoposta all’esame della Cassazione a seguito del ricorso proposto dagli opponenti i quali con il primo motivo deducevano la violazione dell’art. 480, comma 2, c.p.c., per non avere il Tribunale dichiarato la nullità del precetto benché privo dell’avvertimento indicato dalla citata disposizione.
LA DECISIONE: La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo del ricorso e nel rigettarlo ha affermato il seguente principio di diritto: “L’omissione dell’avvertimento di cui all’art. 480, comma 2, secondo periodo c.p.c. (introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), del d.l. n. 83 del 2015, conv. in legge n. 132 del 2015) – che prescrive che il creditore precettante debba informare il debitore intimato dell’opportunità di proporre una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012 – costituisce mera irregolarità e non determina la nullità del precetto, giacché la nuova disposizione non commina espressamente tale sanzione, né essa è altrimenti desumibile, la novella non essendo posta a presidio della posizione processuale del debitore, bensì avendo soltanto l’obiettivo di promuovere o stimolare un più massiccio ricorso a dette nuove procedure”.
Gli Ermellini hanno, quindi, ritenuto che la mancanza dell’avvertimento di cui al secondo comma dell’art. 480 c.p.c. nell’atto di precetto, trattandosi di mera irregolarità, non comporta alcuna invalidità dello stesso, anche perché la domanda di accesso del debitore alla procedura di “composizione da crisi di sovraindebitamento” non è soggetta ad alcun termine di decadenza, rispetto alle scansioni di una procedura esecutiva “preannunciata” da un precetto eventualmente monco dell’avvertimento previsto dalla suddetta disposizione.