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Il curatore del minore dopo la riforma Cartabia: criteri di liquidazione del compenso

Il Tribunale di Pisa con il decreto del 10 ottobre 2023 affronta la questione della natura dell’incarico di curatore del minore alla luce della Riforma Cartabia e dei criteri di liquidazione del relativo compenso.

Lunedi 30 Ottobre 2023

Sul punto il Tribunale osserva che:

a) non v’è dubbio che si tratta di istituto che è destinato ad essere oggetto di sempre più frequenti applicazioni e che i candidati alla nomina di curatori del minore, nel perdurante silenzio sul punto del legislatore (anche nelle nuove norme di cui all’art. 473 bis. 7 e 473 bis 8 c.p.c.), sono nella prassi, nella stragrande maggioranza dei casi, avvocati specializzati nel diritto di famiglia, quindi professionisti che fanno applicazione nell’esercizio dell’incarico, oltre che delle proprie doti umane di equilibrio e buon senso, anche e soprattutto del proprio bagaglio di conoscenze tecnico-professionali;

b) si tratta poi di incarico che solitamente (e il caso di specie non fa eccezione) si articola in più incontri, colloqui e udienze e si snoda in un arco temporale anche piuttosto rilevante, comportando talvolta al nominato curatore la necessità di procedere all’ascolto del minore, dirimere possibili contrasti insorti tra i genitori, effettuare trasferte e altri impegnativi incombenti;

c)  né le norme ante Cartabia né le norme introdotte dalla Riforma hanno né previsto né tanto meno disciplinato in alcun modo il compenso per l’attività di curatore del minore; pertanto, nel totale silenzio del legislatore sul punto, si ritiene che si debba far ricorso ai principi generali e in particolare al principio dell’eccezionalità del carattere gratuito o meramente volontario di un’attività lato sensu professionale e dunque pur sempre lavorativa quale quella in questione;

d) appare quindi conforme a un’interpretazione costituzionalmente orientata in attesa di un altro opportuno intervento integrativo della disciplina dell’istituto, l’inquadramento normativo di tale figura nell’alveo del più ampio istituto degli “altri ausiliari dei giudice” di cui all’art. 68 c.p.c., potendo comunque riguardarsi il curatore del minore alla stregua di “persona idonea al compimento di atti” che nei casi previsti dalla legge il giudice può nominare;

e)  a norma dell’art. 52 disp. Att. c.p.c.. quindi, il compenso deve essere liquidato con decreto dal Giudice che ha nominato l’ausiliario “tenuto conto dell’attività svolta” e il decreto con cui i compensi sono liquidati, a nonna dell’art. 53 disp. Att. c.p.c., deve contenere l’indicazione della “parte che è tenuta a corrisponderli”;

f) riguardo ai soggetti su cui incombe l’onere del pagamento, codesto Tribunale non condivide la diffusa tesi secondo la quale, mutuando l’orientamento consolidatosi presso i tribunali per i minorenni, dovrebbe ritenersi onerato del pagamento del compenso direttamente il minore il quale quindi, in quanto di regola privo di redditi, dovrebbe sempre beneficiare dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

g) l’onere del pagamento dei compensi deve, al contrario, gravare sui genitori esercenti la responsabilità genitoriale, non essendovi motivo alcuno per discostarsi dal principio generale in forza del quale le spese legittimamente dovute in favore dei figli devono essere sostenute innanzitutto dai genitori;

h) sarebbe peraltro contrario a giustizia (e dunque probabilmente contrario alle norme costituzionali) far ricadere sull’Erario e dunque sulla collettività, notevolissimi oneri di spesa connessi ai compensi e spese del curatore, oneri cospicui questi spesso derivanti dalle violazioni da parte dei genitori o di uno di essi ai propri basilari doveri nei confronti dei propri figli minori con il risultato che, diversamente opinando, tali genitori si vedrebbero così ingiustificatamente sollevati, magari pur in presenza di una situazione finanziaria florida, dalle conseguenze patrimoniali delle proprie condotte illecite e inadempienti ai propri doveri genitoriali.

i) si deve applicare, al pari del compenso per gli altri ausiliari del giudice, la regola della soccombenza e deve essere individuato, ove possibile, il genitore obbligato che col proprio comportamento illecito (perché inadempiente ai doveri di genitore, come ad es. al dovere di garantire la bigenitorialità al proprio figlio), ha dato causa alla necessità della nomina del curatore.

Allegato:

Tribunale Pisa decreto 10 ottobre 2923

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