Il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia
Con la sentenza n. 30528/2024 la Corte di Cassazione chiarisce in quale ipotesi particolare è configurabile l’assorbimento del delitto di violenza sessuale in quello di maltrattamenti.
Lunedi 26 Agosto 2024 |
Il caso: il Tribunale di Asti condannava Tizio alla pena di anni uno, mesi dieci di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, cui all’art. 572 c.p. (capo A), in esso assorbite le condotte di cui all’art. 609-bis c.p. contestate ai capi B e C.
Avverso la sentenza del Tribunale di Asti, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti propone ricorso per cassazione, lamentando che:
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il Tribunale di Asti avrebbe erroneamente assorbito le condotte di violenza sessuale contestate ai capi b) e c) nel reato di maltrattamenti contestato sub a), essendo pacifico che i fatti descritti nei capi b) e c) costituissero atti sessuali, idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della persona e non potessero essere qualificati come una “forma di molestia, vessazione, fastidio”;
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È pacifico, invece, che le fattispecie di cui agli articoli 572 e 609-bis cod. pen. tutelano beni giuridici diversi e perseguono scopi differenti: l’oggetto giuridico del delitto di maltrattamenti in famiglia è la tutela dell’incolumità fisica e psichica delle categorie di persone indicate dalla norma, fra cui quelle di famiglia, mentre il delitto di violenza sessuale è preposto alla tutela della libertà di determinazione nella sfera sessuale.
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il delitto di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti in famiglia, attesa la diversità di beni giuridici offesi, potendosi configurare l’assorbimento esclusivamente nel caso in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte, ovvero quando il delitto di maltrattamenti sia consistito nella mera reiterazione degli atti di violenza sessuale; circostanza non verificatasi nel caso di specie in cui non vi è coincidenza tra le condotte maltrattanti e quelle di cui all’art. 609-bis c.p.
Per la Suprema Corte il ricorso è fondato, rilevando che
a) è principio consolidato che , l’assorbimento di una fattispecie criminosa in un’altra, in base al rapporto di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., si verifica solo quando tutti gli elementi previsti in quella di carattere generale siano compresi in quella di carattere speciale, la quale presenti, inoltre, un elemento specifico cosiddetto specializzante;
b) è senz’altro giuridicamente errato affermare che episodi di violenza sessuale, come contestati in rubrica e come descritti nella esposizione dei fatti nella sentenza impugnata, possano essere assorbiti in condotte maltrattanti, considerata la diversità dei beni giuridici offesi e l’impossibilità di individuare nel delitto di maltrattamenti una fattispecie di reato con elementi specializzanti rispetto al delitto di violenza sessuale; solamente nell’ipotesi inversa, in cui singole condotte maltrattanti siano sovrapponibili alle condotte con le quali sono stati perpetrati i reati di violenza sessuale, è invece ipotizzabile l’assorbimento delle condotte di maltrattamento nella fattispecie criminosa della violenza sessuale;