Il lavoratore deve essere retribuito per tutto il tempo in cui è presente in azienda
Deve essere retribuito il tempo che il lavoratore impiega dalla timbratura del cartellino al tornello in entrata alla sua postazione di lavoro e viceversa, dalla postazione di lavoro al tornello di uscita.
Giovedi 30 Maggio 2024 |
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 14848/2024.
Il caso: La Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello principale proposto dai lavoratori e in riforma dell’impugnata sentenza, confermata per il resto, dichiarava il diritto degli appellanti alla retribuzione di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro, dalla timbratura del cartellino al tornello posto all’ingresso al completamento della procedura di log on e di 5 minuti giornalieri quale tempo effettivo di lavoro dal completamento della procedura di log off fino alla timbratura del cartellino al tornello all’uscita; condannava la società Alfa, datrice di lavoro, a pagare la complessiva somma di euro 547,00 in favore di Tizio, di euro 477,00 in favore di Caio e di euro 513,00 in favore di Sempronio.
La società Alfa ricorre in Cassazione, che nel ritenere infondate le censure, ribadisce i seguenti principi di diritto:
a) la Corte d’appello si è adeguata a quella che è l’interpretazione corrente e consolidata della normativa sull’orario di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 66/2003 e delle direttive comunitarie nn. 93/104 e 203/88, secondo la quale il tempo retribuito richiede che le operazioni anteriori o posteriori alla conclusione della prestazione di lavoro siano necessarie e obbligatorie;
b) ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico;
c) nel caso in esame, la Corte territoriale ha considerato necessario e obbligatorio fare il tragitto dall’ingresso fino alla postazione di lavoro e compiere ogni altra attività preliminare cui essi sono tenuti, prima, ai fini del log in e, dopo, ai fini del log out: trattasi di una si tratta di una attività eterodiretta ed obbligatoria e tale conclusione deve essere ritenuta logica e fondata perché:
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è la datrice di lavoro che ha deciso come strutturare la propria sede;
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dove collocare la postazione di lavoro dei ricorrenti ed il percorso da effettuare;
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è la datrice di lavoro che ha assegnato ai ricorrenti mansioni svolgibili solo tramite una postazione telematica ed ha quindi provveduto a scegliere il tipo di computer che ha ritenuto più opportuno e ne ha determinato con puntualità la procedura di accensione necessaria all’uso della stessa determinando così anche i tempi necessari;
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e’ la datrice che ha deciso che all’orario esatto di inizio turno i ricorrenti debbano essere già innanzi alla propria postazione già inizializzata e pronta all’uso;
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è la società, infine che, con il regolamento aziendale, ha deciso che tutti coloro che accedono agli spazi aziendali sono tenuti durante la loro permanenza all’osservanza di un comportamento corretto e rispettoso delle regole stabilite da Tim.