Il litisconsorzio necessario nel giudizio instaurato dal terzo trasportato
A cura della Redazione.
Con l’ordinanza n. 19513 del 16 luglio 2024 la Corte di Cassazione fa chiarezza in merito ai soggetti che il terzo trasportato deve citare nel giudizio promosso per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale sia rimasto coinvolto.
Venerdi 2 Agosto 2024 |
Il caso: il Tribunale di Foggia, in accoglimento dell’appello proposto dalla soc.Assicurazione s.p.a. e in riforma della decisione del Giudice di pace di Cerignola, rigettava la domanda proposta da Caio per la condanna della ridetta compagnia assicurativa al risarcimento dei danni asseritamente subiti da Caio in conseguenza del sinistro stradale dedotto in giudizio, in occasione del quale l’attore, terzo trasportato sull’autoveicolo condotto dal proprietario, Sempronio, assicurato dalla Assicurazione s.p.a., veniva investito, unitamente al conducente, dall’autoveicolo antagonista, condotto dal proprietario Tizio (privo di copertura assicurativa).
Il Tribunale rigattava la domanda ritenendo che era del tutto mancata la dimostrazione dell’effettivo concreto svolgimento dei fatti, con la conseguente impossibilità di attestare alcunché in ordine alla fondatezza della domanda risarcitoria.
Caio ricorre in Cassazione, che preliminarmente eccepisce che il giudizio era stato invalidamente condotto tanto in primo grado quanto in sede di gravame, essendo mancato il coinvolgimento processuale di Sempronio, proprietario del veicolo su cui il danneggiato, originario attore, si trovava quale terzo trasportato; sul punto viene ribadito quanto segue:
a) in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo;
b) di conseguenza, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, co. 3, c.p.c