Il marito acquista la casa che intesta solo alla moglie: indebito arricchimento o donazione indiretta
Nell’ordinanza n. 14740/2022 del 10 maggio la Corte di Cassazione torna ad occuparsi delle donazioni indirette nell’ambito familiare e in particolare della fondatezza o meno della richiesta dell’ex marito di restituzione di quanto versato per l’acquisto della casa coniugale poi intestata alla moglie.
Giovedi 12 Maggio 2022 |
Il caso: Tizio, atteso di aver stipulato con la ex moglie Mevia un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire a casa familiare e di aver concluso l’atto definitivo intestando l’immobile solo alla moglie, conveniva la medesima in giudizio per chiedere la restituzione della somma di € 160.000 a seguito del venir meno dell’affectio familiaris in conseguenza della richiesta di separazione coniugale inoltrata dalla moglie.
Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano la domanda di restituzione e quella di revoca della donazione per ingratitudine, ritenendola tardiva.
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo violazione dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e assenza di motivazione, violazione dell’art. 360, co. 1 n. 5 c.p.c. vizio motivazionale fondato sul travisamento della prova: per il ricorrente la Corte d’Appello di Catania ha errato per i seguenti motivi:
a) la Corte ha attribuito valore confessorio all’affermazione di Tizio, contenuta nella’tto di appello, secondo la quale l’investimento era stato effettuato esclusivamente nell’interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all’interno della coppia e di assistenza morale ex art. 143 c.c.: ad avviso del ricorrente quelle dichiarazioni potevano al più assumere un valore indiziario ma non anche essere ritenute contenenti una confessione;
b) la Corte avrebbe dovuto accertare l’animus donandi e l’arricchimento del destinatario dell’attribuzione, in mancanza dei quali avrebbe dovuto ritenere che, una volta venuta meno l’affectio familiaris, le attribuzioni patrimoniali fossero del tutto prive di causa; invece la sentenza, limitandosi ad affermazioni apodittiche, avrebbe una motivazione meramente apparente.
Per la Corte il ricorso è infondato e deve essere rigettato: nel merito precisa quanto segue:
1) per consolidato indirizzo di questa Corte l’attività con la quale il marito fornisce il denaro affinché la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell’ambito della donazione indiretta, così come sono ad essa riconducibili, finché dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell’immobile, giacché tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta;
2) nel caso in esame, la Corte d’Appello ha attribuito il valore di donazione indiretta all’acquisto dell’immobile sulla base non solo di dichiarazioni effettuate da Tizio, che pure sono univoche e chiaramente riferite ai doveri di natura personale nascenti dal matrimonio, ma anche e soprattutto in ragione della specifica destinazione dell’immobile all’uso familiare;
3) peraltro, per giurisprudenza costante, alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem ben può essere attribuito valore confessorio riferibile alla parte, dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto anch’essa, la titolarità.