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Il portiere in condominio: dal problema delle ferie al nuovo protocollo condiviso delle misure per il contrasto al Covid-19 (in allegato)

Il portiere, così come il giardiniere, il personale addetto alle pulizie o alla manutenzione degli impianti, svolge la propria attività in aree condominiali e, di conseguenza, può avere come datore di lavoro il condominio.

Il ruolo dell’amministratore

Con la circolare 28/ 1997 il Ministero del Lavoro ha precisato che nei condomìni il datore di lavoro è individuato nella persona dell’amministratore condominiale pro tempore.

Gli amministratori, anche in questo periodo in cui il Covid-19 è ancora presente, devono assicurare, oltre la formazione, l’informazione dei dipendenti secondo quanto prescritto dagli articoli 36 e 37 del Dlgs. n. 81/2008.

Sembra utile ricordare che la Cassazione ha affermato, in modo rigoroso, che, per accertare la contravvenzione prevista dagli artt. 36 e 55, D.Lgs. n. 81/2008, è sufficiente la sola intervista, da parte della polizia giudiziaria, del lavoratore il quale neghi di averla ricevuta o mostri incertezza sulle conoscenze in suo possesso relative ai rischi per la salute e alla sicurezza sul lavoro, alle procedure di primo soccorso, alla lotta antincendio e all’evacuazione dei luoghi di lavoro, oltre che sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente (Cass. pen., Sez. III, 10/10/2019, n. 41600).

Le mansioni in generale

In base alla contrattazione collettiva (recentemente aggiornata per la parte economica) le figure professionali che ruotano attorno al ruolo del portiere sono sostanzialmente quattro, lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi; lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi (operai addetti alle pulizie, manutenzioni, conduzione impianti); lavoratori con funzioni amministrative (quadri, impiegati); lavoratori addetti alla vigilanza o a mansioni assistenziali o a mansioni ausiliarie a quelle del portiere.

Naturalmente il godimento dell’alloggio di servizio incide in modo rilevante sull’individuazione delle mansioni riservate al portiere. In tal caso, infatti, il portiere svolgerà certamente l’attività di vigilanza e di custodia dello stabile; la vigilanza si espleta nell’orario lavorativo, mediante la presenza continua nel suo posto di lavoro (guardiola) in modo da poter garantire un attento controllo sulle persone che entrano ed escono dall’edificio. La custodia, invece, è caratterizzata da un costante obbligo di controllare e provvedere alla generica conservazione e tutela dello stabile e può essere svolta anche al di fuori dell’orario di lavoro.

Il problema ferie

Ogni portiere ha diritto a 26 giorni lavorativi di ferie ogni anno, escluse le domeniche e le festività nazionali. Le ferie devono essere concesse entro l’anno nel quale vengono maturate. Durante il periodo di ferie il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali dovrà darne comunicazione al datore di lavoro con l’invio del certificato medico entro quarantotto ore; l’interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione datoriale.

In considerazione delle mansioni del portiere e delle esigenze della collettività condominiale, le Parti Sociali in sede di stipula del C.C.N.L. per i dipendenti da proprietari di fabbricato, applicabile al rapporto di portierato, hanno escluso che dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio il portiere possa usufruire delle ferie, lasciando la facoltà al lavoratore di scegliere di fruire della metà delle ferie nei restanti periodi dell’anno. In pratica 13 giorni possono essere decisi dal portiere tra il 1° settembre e il 30 giugno successivo, ad eccezione dei periodi che vanno dal 1 luglio al 31 agosto, nonché dal 20 dicembre al 10 gennaio di ogni anno. La comunicazione scritta della scelta dovrà aver luogo almeno entro il termine dei tre mesi antecedenti l’inizio del periodo di ferie stesso. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta, nonché per il restante 50% del periodo (cioè per gli altri 13 giorni) in caso di avvenuta scelta da parte del lavoratore, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore stesso la collocazione del periodo di ferie, da effettuare nel periodo dal 1° aprile dell’anno in corso al 31 marzo dell’anno successivo (naturalmente sono possibili di accordi diversi).

Il Protocollo aggiornato per il contrasto al Covid-19

Merita di essere 30 giugno 2022, è stato sottoscritto il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali.

Nel documento, tra l’altro, viene ricordato che è obbligatorio, per le persone presenti nel luogo di lavoro, ricorrere a tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili. È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori secondo la vigente disciplina legale, rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.

Nel caso in cui il portiere sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’amministratore e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

La riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid-19 avverrà secondo le modalità previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.

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