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Il principio dell’accessione e regime di comunione legale dei coniugi

Il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ. non trova deroga nella disciplina della comunione legale.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 10727 del 22 aprile 2024.

Lunedi 27 Maggio 2024

Il caso: Mevia, alla quale in corso di causa subentrava quale erede Caia, citava avanti il Tribunale di Cassino Tizio e Lucilla quali parti del contratto di vendita con costituzione di vitalizio stipulato da Tizio a favore di Lucilla; Mevia dichiarava

– di essere coniugata in regime di comunione legale con Tizio e che in costanza di matrimonio e con l’apporto patrimoniale di entrambi i coniugi era stato edificato il fabbricato oggetto di quel contratto;

– quindi, sull’assunto di vantare il cinquanta per cento del valore del fabbricato,chiedeva che fosse dichiarata la nullità dell’atto, in quanto il marito aveva disposto anche della quota spettante all’attrice;

– in subordine chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento in suo favore del corrispettivo pari al cinquanta per cento del valore dell’immobile.

Il tribunale, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la nullità del contratto; la Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, osservando che:

– il bene non era di proprietà esclusiva dell’alienante, ma rientrava nella comunione legale con il coniuge Mevia;

– pertanto Tizio e Mevia erano coniugi in regime di comunione legale all’epoca dell’alienazione e, al fine di disporre autonomamente del bene, Tizio avrebbe dovuto dimostrare che il manufatto gli apparteneva in via esclusiva;

– tale prova non era stata acquisita, perché Tizio aveva documentato che il terreno era pervenuto al suo genitore per donazione e aveva poi prodotto la denuncia di successione al fine di dimostrare il suo diritto di proprietà esclusiva del terreno e quindi del manufatto in forza di accessione;

– la documentazione non era sufficiente, in quanto la denuncia di successione aveva efficacia ai fini fiscali ed era inidonea a fornire prova del diritto di proprietà

Lucilla ricorre in Cassazione, che, nell’accogliere l’impugnazione, ricorda i seguenti principi di diritto:

a) l’art. 179 co.1 lett. b) cod. civ. dispone che non costituiscono oggetto di comunione legale i beni acquistati dal coniuge per effetto di successione: nella fattispecie, il terreno era di proprietà del padre di Tizio ed era stato trasmesso allo stesso per successione del padre;

b) posto quindi che il terreno non era compreso nella comunione legale, si deve escludere che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi su quel terreno sia stata acquistata in comproprietà tra i coniugi, dovendosi applicare il principio generale dell’accessione di cui all’art. 934 cod. civ., che non trova deroga nella disciplina della comunione legale;

c) il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 cod. civ., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 co.1 cod. civ. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;

d) pertanto la costruzione realizzata in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà esclusiva di uno di essi è a sua volta personale e di proprietà esclusiva di quest’ultimo, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tale fine.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 10727 2024

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