English EN French FR Italian IT Spanish ES

Il singolo condomino, risarcito per i danni subiti dalle parti comuni, deve comunque contribuire alla relativa spesa

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18187 del 24 giugno 2021 si pronuncia in merito al criterio di ripartizione delle spese condominiali nel caso in cui il singolo condomino venga risarcito dei danni subiti a causa della cattiva manutenzione delle parti comuni.

Lunedi 28 Giugno 2021

Il caso: La società Delta, proprietaria del piano terra dell’edificio condominiale Alfa, proponeva ricorso cautelare con cui chiedeva la condanna del Condominio al rimborso delle spese da essa anticipate ed al risarcimento dei danni in relazione al lastrico comune di copertura, costituente la corte interna del fabbricato; il Tribunale condannava il Condominio Alfa al pagamento in favore della società Delta delle somme anticipate da questa per l’esecuzione dei lavori necessari alle parti comuni ( euro 29.040,00 e euro 36.274,31) nonché ai danni pari ad euro 18.872,86.

La Corte d’Appello confermava la condanna del condominio disposta dal primo giudice, ma ne integrava la motivazione, specificando che “nel riparto interno, tutte dette spese vanno suddivise secondo i criteri di cui all’art. 1126 c.c.“.

La società Delta ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, precisa quanto segue:

a) l’accertamento della responsabilità risarcitoria della compagine condominiale per i danni cagionati dall’omessa manutenzione delle parti comuni alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, risultante da sentenza definitiva di condanna del condominio, in persona dell’amministratore, non esclude affatto che lo stesso condomino danneggiato rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del condominio dell’obbligo di contribuzione alla correlata spesa;

b) deve quindi essere enunciato il seguente principio di diritto: “Il condomino, che subisca nella propria unità immobiliare un danno derivante dall’omessa manutenzione delle parti comuni dell’edificio ai sensi degli artt. 1123, 1124, 1125 e 1126 c.c.,assume, quale danneggiato, la posizione di terzo avente diritto al risarcimento nei confronti del condominio, senza tuttavia essere esonerato dall’obbligo, che trova la sua fonte nella comproprietà o nella utilità di quelle e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, di contribuire a sua volta, in misura proporzionale al valore della rispettiva porzione, alle spese necessarie per la riparazione delle parti comuni dell’edificio e alla rifusione dei danni cagionati”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.18187 2021

Condividi