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Impugnazione di delibera e realizzazione di una nuova rete fognaria

Il caso in oggetto è stato trattato dal Tribunale di Palermo con la decisione n. 3342 del 26 luglio 2022.

Impugnazione di delibera e realizzazione di una nuova rete fognaria: la vicenda

Nel caso di specie una condomina impugna il deciso assembleare perché altra condomina non risultava correttamente convocata, perché la realizzazione della rete fognaria richiedeva maggioranze qualificate ex art. 1136 comma 5 c.c. trattandosi di innovazioni ex art. 1120 comma 1 c.c. inoltre rilevava che non era corretto utilizzare i fondi di gestione per far fronte a questi lavori.

Osserva che i fondi cassa comprendono i disavanzi derivanti dalla differenza tra quanto riscosso e quanto speso per le varie voci di spesa.

Queste ultime vengono ripartite con tabelle diverse e non secondo la norma dell’art. 1123 comma 1, c.c.; tale circostanza costituisce dunque violazione delle norme sulla ripartizione delle spese, ai sensi della citata norma.

Per i suindicati motivi, la società attrice ha chiesto l’annullamento della delibera impugnata con la vittoria delle spese di lite.

Il condominio costituendosi ha osservato che l’attrice era priva di legittimazione in merito alla asserita mancata convocazione di altro condomino ed inoltre che i lavori in oggetto non costituivano innovazione.

La sostanza della difesa dell’ente di gestione è la seguente: i lavori oggetto della delibera impugnata sono stati invero decisi all’UNANIMITÀ in una precedente sede assembleare, mai impugnata, con conseguente INAMMISSIBILITÀ della presente azione.

Come si evince facilmente da una semplice lettura del verbale in esame, l’assemblea ha soltanto deliberato il quantum dei lavori da eseguire, a mezzo apertura delle buste contenenti le varie offerte pervenute dalle ditte partecipanti; in ogni caso, come pure riconosciuto ex adverso [“questa difesa è consapevole che il legislatore condominiale non ha mai dato una definizione precisa di “innovazione” e che ciò è stato demandato alla giurisprudenza di legittimità e di merito, ed è anche consapevole che una linea di demarcazione precisa tra spesa straordinaria (art. 1136, comma 4, c.c.) e innovazione (art. 1120/1136 comma 5) non sussiste], i lavori deliberati dall’assemblea sono senza alcun dubbio opere di manutenzione straordinaria e, come tali, approvabili sulla scorta della maggioranza “semplice” di cui al secondo comma dell’art. 1136 cod. civ.; senza recesso dalle superiori preliminari assorbenti eccezioni di diritto, si rileva, poi, che avendo i lavori in oggetto la sostituzione e la messa a norma dell’impianto di scarico delle acque bianche e nere condominiali, in ogni caso gli stessi rientrano nella disciplina di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 1120 cod. civ.: “I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’art. 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto: 1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti“.

Violazione del riparto spese

Con riguardo al terzo motivo di annullabilità sostenuto dall’attrice, ovvero l’annullabilità della delibera di cui al punto 2 o.d.g. per violazione dell’art. 1123 cod. civ., il Condominio ha osservato che “tra i vari Fondi da cui attingere, sono stati poi scelti il “Fondo locazione casa del portiere” e il “Fondo progetto ing. Paolo D’Amico“.

In buona sostanza, quindi, si è trattato di una semplice anticipazione e/o prestito di denaro da due fondi, poi restituito dai vari condomini nel rispetto della tabella spese generali.

Chiede quindi il rigetto delle domande attoree.

Il tribunale prende a decisione la vertenza e osserva quanto segue.

Mancata convocazione altro condomino

Con riguardo alla mancata regolare convocazione della condomina, va accolta l’eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla società attrice, in quanto, come recita l’art. 66, comma 3 delle disp. att. c.c., “in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati“.

Appare evidente dalla lettura testuale della norma che la legittimazione all’impugnazione spetti soltanto ai dissenzienti o assenti non ritualmente convocati. Dello stesso parere è la sentenza della Cassazione n. 10071/2020, secondo la quale:” è legittimato ad impugnare la delibera per mancata convocazione di un condomino soltanto il condomino pretermesso e non la generalità dei partecipanti al condominio.”

La delibera assembleare adottata in difetto di convocazione di alcuni dei condomini è annullabile e non nulla. Trattandosi di annullabilità la legittimazione ad impugnare spetta quindi al solo condomino pretermesso e non anche agli altri partecipanti al condominio: il difetto di convocazione è infatti un vizio procedimentale che afferisce unicamente la sfera di interesse dei condomini non convocati, unici aventi interesse all’annullamento“. (Cfr. anche Cass. SS. UU. n. 4806/2005 e art. 66 terzo comma disp. att. c.c.).

Natura dell’intervento alla rete fognaria

Il tribunale evidenzia che la decisione di effettuare i detti lavori era già stata assunta nella precedente seduta assembleare, mai impugnata e quindi divenuta efficace per tutti i condomini.

In ogni caso, nonostante la difficoltà di interpretazione, in alcuni casi, della definizione di innovazione, il rifacimento dello scarico fognario già esistente e risalente agli anni settanta del secolo scorso non può considerarsi innovazione, quanto piuttosto lavoro di manutenzione straordinaria, legittimamente deliberato dall’assemblea condominiale con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2 c.c., resosi necessario altresì per la circostanza che l’impianto esistente scarichi in luoghi inaccessibili, come dichiarato dal tecnico incaricato nella perizia effettuata.

Si rileva, inoltre, dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo, all’esito del giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 341/2022, che la stessa attrice nelle proprie difese dichiarasse che i lavori in oggetto fossero di natura straordinaria e dovessero essere approvati con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c. e che tale orientamento fosse condiviso dalla Corte di Appello.

Tale circostanza, destituisce di fondamento i motivi posti alla base del secondo punto dti alla base del secondo punto della presente impugnazione.

Le spese relative al rifacimento della rete fognaria

Non appare meritevole di accoglimento l’eccezione sollevata da parte attrice per la copertura della spesa di rifacimento dello scarico fognario, perché la stessa prevede l’utilizzazione provvisoria del fondo locazione casa portiere e del fondo progetto ing. Paolo Amico per il rifacimento del marciapiedi condominiale, i quali sono stati successivamente rimpinguati delle somme utilizzate, circostanza quest’ultima non smentita da parte attrice.

La conclusione è che l’impugnazione viene respinta.

Sentenza
Scarica Trib. Palermo 26 luglio 2022 n. 3342

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