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Impugnazioni: valida la notifica della sentenza al legale revocato e non sostituito

Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione è valida la notifica della sentenza eseguita nei confronti del legale della controparte revocato ma non sostituito.

Lunedi 30 Settembre 2024

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza 25590/2024, pubblicata il 25 settembre 2024.

IL CASO: La vicenda prende le mosse dal giudizio promosso da un investitore il quale conveniva innanzi al Tribunale una banca chiedendo al Tribunale la condanna di quest’ultima al risarcimento dei danni subiti per “lesione di valori costituzionalmente rilevanti posti a tutela del risparmio”.

All’esito dell’istruttoria svoltasi attraverso una consulenza tecnica d’ufficio, la domanda attorea veniva rigettata dal Tribunale.

Anche la Corte di Appello dava torto all’attore, confermando la decisione di primo grado. Quest’ultima veniva notificata ai legali dell’originario attore il giorno dopo la pubblicazione.

Pertanto, l’originario attore, rimasto soccombente in entrambi i giudizi di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione.

Il ricorso veniva proposto oltre il termine breve dei trenta giorni dalla notifica ed entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione.

Nel resistere innanzi ai giudici di legittimità la banca, eccepiva, preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per essere stato tardivamente notificato, l’improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., non avendo il ricorrente provveduto al deposito dell’originale della sentenza gravata, ed infine l’inammissibilità ex art. 348 ter ultimo comma c.p.c.

A ridosso dell’udienza di discussione del ricorso, il ricorrente depositava memoria, contestando la regolarità della notifica della sentenza impugnata agli effetti della decorrenza del termine breve in quanto effettuata presso i precedenti difensori, sostenendo di averli ritualmente sostituiti prima della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello.

LA DECISIONE: L’eccezione di tardività del ricorso formulata dalla banca è stata ritenuta fondata dalla Corte di Cassazione, la quale ha dichiarato il gravame inammissibile per essere stato proposto tardivamente.

Decidendo la controversia, gli Ermellini hanno richiamato i principi affermati in altri arresti giurisprudenziali di legittimità secondo i quali:

  1. «la nomina nel corso del giudizio di un secondo procuratore non autorizza di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 comma 2 c.c..» (Cass n. 34800 del 17.1.2021).

  2. «la revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con altro procuratore e tale sostituzione non sia stata ufficialmente comunicata» (Cass. 5410/2001).

Le vicende della procura alle liti, hanno osservato, sono disciplinate dall’art. 85 cod. proc. civ., diversamente dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale (ove è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli o chi li ha ricevuti, dismetterli, con efficacia immediata), in quanto né la revoca né la rinuncia privano – di per sé – il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, in quanto i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare.

Di conseguenza, non è la revoca o la rinuncia di per sé che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, ma il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore.

Nel caso esaminato hanno concluso, la revoca del mandato ai difensori del ricorrente non risulta e nell’epigrafe della sentenza della Corte di Appello risulta che quest’ultimo era assistito dal legale al quale la stessa era stata notificata.

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