Incidente in area privata: presupposti per la responsabilità della compagnia di assicurazione
Nella sentenza n. 29016 del 22 luglio 2022 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione ha precisato le circostanze e le condizioni in presenza della quali la compagnia di assicurazione quale responsabile civile può essere condannata al risarcimento dei danni patiti dalla parte civile anche se il sinistro si è verificato in area privata.
Martedi 26 Luglio 2022 |
Il caso: Il Giudice di Pace, nell’ambito di un processo per lesioni colpose, dichiarava Tizio colpevole del reato di cui all’art. 590 cod. pen. e, in conseguenza, lo condannava al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, Caio, nella misura da determinarsi ad opera del giudice civile ed avere disposto una provvisionale immediatamente esecutiva, mentre assolveva il responsabile civile Alfa spa da ogni richiesta risarcitoria, sulla base dell’assunto che il sinistro de quo non si sarebbe verificato su “strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate“, così escludendo l’operatività della copertura assicurativa.
Il tribunale confermava la sentenza di primo grado, e pertanto Caio ricorre in Cassazione, rilevando che:
a) il cortile ove si è verificato il sinistro è equiparabile ad area di libero accesso giacché l’area in questione, seppur recintata e munita di cancello, era aperta ad un numero indeterminato di persone ovvero a Tizio, quale manovale, nonché ai proprietari dei camper e veicoli in tale area presenti;
b) l’Unione Europea in tema di assicurazione obbligatoria ha affermato che nella nozione di “circolazione di veicoli”, rilevante ai fini della RC Auto rientra qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.
Per la Cassazione le censure sono fondate: sul punto osserva che:
1) per costante giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, ai sensi degli artt. 1 e 18 della legge n. 990 del 1969 (applicabili ratione temporis), l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile spetta al danneggiato quando il sinistro sia avvenuto in un’area che, sebbene privata, può equipararsi alla strada di uso pubblico, se e in quanto aperta ad un numero indeterminato di persone, che vi hanno accesso giuridicamente lecito, pur se appartenenti a una o più categorie specifiche e pur se l’accesso avvenga per finalità peculiari e in particolari condizioni;
2) il suddetto principio, tra l’altro, è stato affermato in diverse pronunce proprio con riferimento ad una fattispecie – analoga alla presente – relativa ad un cantiere, cui potevano accedere coloro che vi lavoravano e chi aveva rapporti commerciali con l’impresa;
3) le anzidette argomentazioni appaiono, peraltro, in linea con l’orientamento espresso dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, secondo il quale l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 – relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in tema di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità – deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso.
Decisione: annullamento della sentenza impugnata limitatamente all’esclusione della responsabilità
del responsabile civile