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Incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo: conseguenze

In tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo.

Martedi 12 Marzo 2024

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 5545/2024.

Il caso: La soc. Delta proponeva opposizione al decreto del Tribunale di Bergamo che le aveva ingiunto il pagamento di euro 156.895,08 in favore della società Alfa s.r.l., lamentando anzitutto l’incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo in favore di quello di Milano in forza di una clausola contrattuale.

L’adito Tribunale di Bergamo con ordinanza riteneva nulla la clausola derogatoria della competenza e quindi rigettava l’eccezione di incompetenza, disponendo la prosecuzione del processo di opposizione; la società proponeva ricorso per regolamento di competenza avverso la suddetta ordinanza.

La Corte di Cassazione reputava fondato il regolamento, ritenendo la validità della clausola di competenza esclusiva; accoglieva quindi il ricorso nei seguenti termini: “la Corte individua la competenza del Tribunale di Milano davanti al quale le parti riassumeranno la causa nei termini di legge”.

L’opponente riassumeva il procedimento davanti al Tribunale di Bergamo, chiedendo di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, perché emesso da un giudice incompetente, e comunque di revocarlo.

Il Tribunale di Bergamo, riteneva invece di essere vincolato dal dictum della Suprema Corte, che aveva espressamente dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, spogliandolo di ogni facoltà decisoria: solo il Tribunale di Milano poteva decidere in ordine alle questioni inerenti la sorte del decreto ingiuntivo.

La soc. Delta ricorre in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo; per la Suprema Corte il ricorso è fondato in quanto:

a) in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all’esito del regolamento di competenza è dichiarato il difetto di competenza territoriale del Tribunale adito in sede monitoria, come è accaduto nel caso in esame, questo giudice è quello funzionalmente competente ad emanare la dichiarazione di nullità e/o di revoca del decreto ingiuntivo, che ha già reso quale giudice territorialmente non competente;

b) la situazione non muta se a dichiarare l’incompetenza territoriale del giudice è la Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza: anche in tal caso rimane la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha reso il decreto, in quanto quella che viene rimessa innanzi al giudice individuato come territorialmente competente non è una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente nello specifico l’accertamento del credito dedotto nella fase monitoria;

c) pertanto la sentenza impugnata va cassata e va dichiarata la competenza del Tribunale di Bergamo a pronunciare la revoca del decreto ingiuntivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 5545 2024

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