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Incompetenza territoriale e foro convenzionale esclusivo: no alla contestazione dei fori alternativi

La parte che eccepisce l’applicazione del foro convenzionale esclusivo non è tenuta a contestare gli altri fori alternativi.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza 34215, pubblicata il 21 novembre 2022.

Venerdi 2 Dicembre 2022

IL CASO: Sulla scorta di un contratto assistito da una fideiussione, una società richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Livorno un decreto ingiuntivo nei confronti sia del debitore principale sia nei confronti del garante.

Contro il decreto ingiuntivo quest’ultimo proponeva opposizione eccependo l’incompetenza territoriale del giudice adito, in virtù di una clausola contenuta nel predetto contratto che prevedeva per qualsiasi controversia la competenza in via esclusiva il Tribunale di Treviso.

L’eccezione veniva accolta dal Tribunale con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all’opponente e la rimessione delle parti dinanzi al Tribunale di Treviso, competente per territorio.

Avverso la decisione del Tribunale, l’originaria creditrice proponeva regolamento di competenza deducendo, fra i vari motivi, l’erroneità della decisione del Tribunale per aver erroneamente applicato gli artt. 28 e 29 c.p.c. senza considerare che la clausola di determinazione del foro convenzionale, contenuta nel contratto di fideiussione, non era specifica e non aveva escluso la competenza di altri fori concorrenti.

La ricorrente sosteneva che:

  1. per la determinazione del foro esclusivo è necessaria una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti in modo chiaro e preciso la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza dei fori previsti dalla legge in via alternativa, cosa che mancava nel caso esaminato, avendo le parti semplicemente concordato un foro convenzionale ulteriore;

  2. l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dall’opponente andava rigettata in quanto nel proporre la predetta eccezione non aveva eccepito l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli  artt. 18, 19 e 20 c.p.c., con l’indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei predetti criteri e in mancanza di tale contestazione specifica e di detta prova.

LA DECISIONE: Il ricorso per regolamento di competenza è stato ritenuto infondato dalla Corte di Cassazione la quale nel dichiarare la competenza territoriale del Foro di Treviso ha ritenuto applicabile al caso esaminato il principio di diritto secondo cui “La parte che eccepisce l’incompetenza territoriale del giudice adito, invocando l’operatività di un foro convenzionale esclusivo, non è tenuta a contestare ulteriormente tutti i fori alternativamente concorrenti in materia di obbligazioni contrattuali, in quanto la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge, i quali restano perciò inoperanti nei confronti delle controversie scaturenti dal contratto che contenga detta pattuizione”. (ex plurimis Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 15958 del 18/06/2018).

Dalla clausola contenuta nel contratto di fideiussione, hanno evidenziato gli Ermellini, emergeva una volontà concorde espressa ed univoca delle parti non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa, recitando la stessa testualmente “Per qualunque eventuale contenzioso dovesse tra le parti insorgere in relazione al presente accordo è competente in via esclusiva il Tribunale di Treviso”.

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