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Inefficacia decreto ingiuntivo: presupposti

Con l’ordinanza 33516, pubblicata il 15 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata sui presupposti affinchè possa essere dichiarata l’inefficacia di un decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 188 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile.

Martedi 22 Novembre 2022

IL CASO: Nella controversia esaminata dai giudici di legittimità, una società avente sede in Italia, avendo fornito dei beni mobili e complementi di arredo ad una società straniera e non avendo ricevuto il pagamento, otteneva da un Tribunale italiano un decreto ingiuntivo europeo.

L’ingiunzione veniva notificata secondo le previsioni contenute nel Regolamento CE n. 1393 del 2007 a mezzo di raccomandata internazionale inviata alla sede della società ingiunta sita in Londra con l’avviso di ricevimento predisposti secondo il format allegato al predetto regolamento.

Non avendo la società ingiunta proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, il Tribunale, su richiesta della creditrice, emetteva il certificato di titolo esecutivo europeo e ne dichiarava la definitiva esecutività ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Sulla scorta del titolo esecutivo ottenuto, la creditrice procedeva esecutivamente nei confronti della debitrice. L’esecuzione veniva intrapresa nello stato straniero dove aveva sede quest’ultima, la quale riusciva ad ottenere nel luogo dell’esecuzione la sospensione temporanea della stessa e procedeva con il deposito in Italia del ricorso ex art. 188 delle disposizione di attuazione del codice di procedura civile al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo.

La società debitrice sosteneva di non aver avuto alcuna conoscenza del titolo esecutivo e, conseguentemente, che la notifica del decreto fosse nulla. Sosteneva, inoltre, che la relata di notifica era stata manipolata.

La richiesta della debitrice veniva accolta dal Tribunale italiano il quale dichiarava l’inefficacia del decreto, ritenendo che le formalità previste dalla legge straniera, “in base alla quale, conformemente a quanto disposto dal Regolamento europeo era stata eseguita la notifica, non davano sufficienti garanzie di conoscenza del provvedimento stesso in quanto la legge straniera riteneva sufficiente, ai fini del completamento del procedimento notificatorio, l’inserimento dell’atto nella casella postale del destinatario senza assicurarne l’effettiva conoscenza o conoscibilità”.

Pertanto, la società creditrice investiva della questione la Corte di Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 644 e 650 c.p.c. nonché l’art. 188 disp. att. c.p.c., evidenziando che la procedura prevista da quest’ultima disposizione può essere utilizzata solo nei casi in cui il decreto ingiuntivo non sia stato assolutamente notificato oppure tutte le volte in cui la notifica sia giuridicamente inesistente e non nei casi di nullità, che può essere fatta valere, invece, solo con l’opposizione tardiva prevista dall’art. 650 c.p.c., fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione.

Secondo la ricorrente, quindi, l’ordinanza del Tribunale, oggetto dell’impugnazione davanti ai giudici di legittimità, era da considerarsi nulla in quanto pronunciata in un’ipotesi non prevista dal codice di rito e la notifica del decreto ingiuntivo era stata correttamente effettuata ai sensi di quanto previsto dal Regolamento europeo, fonte normativa direttamente efficace nell’ordinamento interno e prevalente sulle disposizioni di quest’ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, dopo aver riaffermato la ricorribilità in Cassazione del provvedimento con il quale il giudice di primo grado dichiara l’inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 188 disp. att. c.p.c.,, avendo lo stesso contenuto decisorio ed incidendo sulle posizioni di diritto soggettivo del creditore e del debitore, ha ritenuto fondato il ricorso promosso dall’originaria società creditrice e lo ha accolto, dichiarando nel merito l’inammissibilità del ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. proposto dall’originaria società debitrice.

Gli Ermellini hanno osservato che:

1. il procedimento per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo, ex art. 188 disp. att. c.p.c., è utilizzabile esclusivamente nelle circoscritte ipotesi di allegata inesistenza o radicale mancanza di notifica;

2. esso non è utilizzabile, invece, nelle ipotesi di nullità della notifica stessa, nè tanto meno per ovviare alla mancanza di una conoscenza effettiva del provvedimento da parte del destinatario;

3. come recentemente affermato in un altro arresto giurisprudenziale degli stessi giudici di legittimità, l’inefficacia di un decreto ingiuntivo non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione. In tali ipotesi è configurabile un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità (Cass. n. 23903/2018).

Nel caso di specie, hanno concluso, l’inefficacia del decreto ingiuntivo non è stata dichiarata neanche a fronte di un’allegata nullità – presupposto quest’ultimo comunque inidoneo e insufficiente” al fine di giustificare il ricorso al procedimento per declaratoria di efficacia del decreto – ma a fronte di una ritenuta mancanza di garanzia di conoscenza da parte del destinatario dell’atto notificato, dovuta al fatto che, in base alla legge britannica applicabile nel caso di specie, è sufficiente per il perfezionamento della notifica che l’atto sia inserito nella cassetta postale del destinatario.

Allegati:

Cassazione civile ordinanza n.33516 2022

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