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Istanza di riesame: la Cassazione chiarisce i requisiti della procura speciale

A cura della Redazione.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 29612 del 10 luglio 2023 fa chiarezza in merito ai requisiti necessari perchè la procura conferita al difensore possa essere ritenuta valida ai fini dell’istanza di riesame.

Mercoledi 26 Luglio 2023

Il caso: Il Tribunale di Catanzaro dichiarava inammissibile l’istanza di riesame presentata da Tizio quale terzo interessato avverso l’ordinanza del G.i.p. dello stesso Tribunale, che aveva disposto il sequestro preventivo di alcuni beni; il Tribunale in particolare dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di riesame perché avanzata da difensore privo di procura speciale: per il tribunale infatti “non risulta che il ricorrente abbia rilasciato al difensore una valida procura speciale, il ricorso presentato è inammissibile per carenza di legittimazione”.

Tizio, per il tramite del proprio difensore, ricorre in Cassazione avverso la suddetta ordinanza, rilevando, in particolare, che la procura conferita da Tizio al legale aveva tutti i requisiti richiesti per ritenerla una procura speciale, in quanto contiene il mandato a impugnare il provvedimento, con istanza di riesame e con indicazione anche del numero di procedimento penale.

Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva che:

a) attraverso l’esame degli atti si riscontra che l’istanza di riesame è corredata da un atto di conferimento del mandato difensivo, allegato al libello difensivo, sottoscritto da Tizio. con sottoscrizione autenticata dal difensore; pertanto non ricorre una ipotesi di mancanza materiale della procura;

b) nei casi in cui nel giudizio penale sia prescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procura speciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti, deve considerarsi valido anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine all’effettiva portata della volontà della parte;

c) tali requisiti sono certamente presenti nel mandato difensivo in esame, ove si guardi alla già evidenziata sua collocazione (allegato all’istanza difensiva) e al suo contenuto, che fa esplicito riferimento al procedimento penale cui esso si riferisce, all’attività processuale per cui esso è conferito (presentazione richiesta di riesame) e al provvedimento oggetto dell’impugnazione per cui è stato conferito;

d) tutti gli elementi sopra indicati non lasciano margini d’incertezza circa la specificità del mandato, essendo ben individuati ed esattamente individuabile l’attività difensiva per cui Tizio ha conferito mandato al suo difensore.

Allegato:

Cassazione penale sentenza 29612 2023

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