Istanza di rinvio per impedimento tramite PEC: l’onere del difensore
A cura della Redazione.
Il difensore si deve accertare che la pec con l’istanza di rinvio d’udienza per legittimo impedimento sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente.
Martedi 10 Settembre 2024 |
In tal senso ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31658/2924.
Il caso: Il Tribunale di Milano, pronunziando ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., assolveva Tizio dal reato di lesioni colpose in danno di Caio, con la formula “per non avere commesso il fatto”: per il Tribunale non sussisteva la posizione di garanzia in capo all’imputato, gestore di un ristorante in un immobile condotto in fitto, rispetto alla specifica attività manutentiva di una ringhiera a protezione di una finestra la cui omissione avrebbe cagionato lesioni alla persona offesa, in quanto tale manutenzione – di tipo straordinario – sarebbe stata a carico del proprietario dell’immobile, ossia il Comune, e non già a carico dell’affittuario.
La Corte d’Appello adita da impugnazione della sola parte civile, pur consapevole della maturata prescrizione dell’ipotizzato reato, dichiarava la nullità della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano.
Il difensore dell’imputato ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione di legge in ragione del mancato esame e del mancato accoglimento della richiesta di rinvio per legittimo impedimento in quanto:
a) il legale aveva tempestivamente inviato, il 29 settembre 2023, alle ore 20.33, tramite posta elettronica certificata diretta alla Cancelleria della Corte di appello penale di Milano, istanza di rinvio dell’udienza del 3 ottobre 2023 per personale impedimento per serie ragioni di salute;
b) aveva allegato all’istanza certificazione medica attestante la patologia riscontrata, l’avvenuto ricovero (il 24 settembre 2023), il tipo di intervento chirurgico subito e la lettera di dimissioni (in data 28 settembre 2023), con indicazione della convalescenza post-operatoria;
c) allegava prova dell’accettazione della p.e.c. da parte del sistema telematico, pec che la Cancelleria non aveva aperto sino al 4 ottobre 2023 e che non era stata nemmeno sottoposta alla Corte di appello per l’udienza che si era poi tenuta il 3 ottobre 2023 alla presenza di Difensore dell’imputato nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen..
Per la Cassazione, nel rigettare il ricorso in quanto infondato, osserva quanto segue:
1) nel processi di cognizione, per orientamento costante, l’istanza di rinvio d’udienza per legittimo impedimento del difensore, inviata a mezzo di posta elettronica certificata, comporta l’onere, per la parte che intenda dolersi dell’omesso esame della stessa, non solo di accertarsi, in ragione dell’atipicità del mezzo impiegato, che la “mail” sia giunta ad effettiva conoscenza del personale della cancelleria del giudice procedente, ma altresì di darne adeguata dimostrazione (ad esempio attraverso la produzione di uno scambio di “mail” che attesti la ricezione da parte di detto personale), restando a tal fine escluso che sia sufficiente la mera constatazione del recapito dell’istanza nella casella di posta elettronica della cancelleria.