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Istanza di rinvio per legittimo impedimento trasmessa il giorno prima dell’udienza: conseguenze

La Prima Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 8367/2023 si pronuncia in merito alla illegittimità del rigetto dell’istanza di rinvio presentata dal difensore dell’imputato il giorno prima dell’udienza per legittimo impedimento.

Lunedi 20 Marzo 2023

Il caso: il Tribunale di sorveglianza di Torino rigettava le istanze di misure alternative presentate da Mevio, rilevando il difetto di verificata e stabile attività lavorativa e la pericolosità sociale dell’interessato; preliminarmente, il Tribunale respingeva l’istanza di rinvio della trattazione del procedimento, avanzata con memoria scritta il giorno stesso dell’udienza, e basata sull’impossibilità dell’interessato a comparire per motivi di salute, osservando che Mevio non aveva chiesto di essere sentito.

Propone ricorso per Cassazione il difensore di Mevio con unico motivo, con il quale deduce la nullità dell’ordinanza per violazione del diritto di difesa, atteso che l’assistito aveva presentato istanza di presenziare all’udienza, unitamente all’istanza di legittimo impedimento, trasmessa il giorno antecedente l’udienza stessa tramite PEC del difensore.

Per la Cassazione il ricorso è fondato:

a) nell’ambito del procedimento di sorveglianza, non essendo necessaria la partecipazione al giudizio del condannato, non rileva il suo legittimo impedimento a comparire, a meno che egli abbia preventivamente richiesto di essere sentito personalmente;

b) nel caso in esame, dagli atti trasmessi alla Corte risulta che il difensore ha effettivamente trasmesso a mezzo PEC, il giorno antecedente l’udienza, unitamente all’istanza di legittimo impedimento, un documento con cui l’interessato chiede personalmente il rinvio della trattazione per “presenziare all’udienza al fine di rendere dichiarazioni a suo favore”;

c) risultando rituale istanza di partecipazione ex art. 666, comma 4, cod. proc. pen., che non vi è ragione di ritenere che debba richiedere particolari formalismi, la decisione di non disporre il rinvio richiesto è illegittima e comporta la declaratoria di nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 178, lett. c).

Allegato:

Cassazione penale sentenza n. 8367 2023

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