English EN French FR Italian IT Spanish ES

La Cassazione chiarisce quando sorge l’obbligo dei nonni a mantenere i nipoti

Con l’ordinanza n. 13345 del 16 maggio 2023 la Corte di Cassazione affronta il tema del mantenimento dei nipoti da parte dei nonni allorquando il genitore si renda inadempiente e irreperibile e la madre non sia in grado di provvedervi da sola.

Giovedi 18 Maggio 2023

Il caso: Mevia, madre della minore Ottavia, della quale ella ha l’affidamento “super esclusivo”, proponeva ricorso ex articolo 316 bis c.c. nei confronti degli ascendenti paterni per ottenere il pagamento del contributo al mantenimento della minore, esponendo che con la sentenza di separazione era stato posto a carico del padre un contributo di Euro 350,00 mensili, rimasto inadempiuto per anni al punto che il padre era stato condannato ai sensi dell’articolo 570 c.p. per essersi sottratto agli obblighi, rendendosi di fatto irreperibile.

Il Tribunale accoglieva le richieste della madre, emettendo decreto a carico dei nonni per la somma di Euro 200,00 mensili; il decreto veniva opposto; il Tribunale rigettava l’opposizione; gli ascendenti paterni proponevano appello, che veniva respinto dalla Corte d’appello.

Gli ascendenti ricorrono in Cassazione, deducendo che:

a)  l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente e integralmente ai genitori e che l’obbligo degli ascendenti ha natura subordinata e sussidiaria, nel senso che non ci si puo’ rivolgere agli ascendenti per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei genitori non contribuisca al mantenimento dei figli;

b) peraltro nella specie non vi e’ prova alcuna che la madre abbia esperito nei confronti del genitore inadempiente i rimedi che la legge consente, in primo luogo il pignoramento dei beni o dei conti bancari poiche’ la Corte ha fatto riferimento soltanto ai continui trasferimenti del padre che si era di fatto reso irreperibile.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso, espone i seguenti principi:

1)  l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l’obbligazione degli ascendenti e’ subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore e’ in grado di mantenerli;

2) tuttavia, nel caso di specie, non solo vi e’ stato un reiterato inadempimento da parte del padre, ma anche che la madre non e’ riuscita a riscuotere il contributo posto a carico del padre della bambina in ragione dei reiterati cambiamenti del luogo di residenza e di lavoro di quest’ultimo, comportamenti che la Corte ha ritenuto elusivi;

3) si e’ inoltre ricostruita la complessiva condizione della madre che non ha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minore posto che vive in un appartamento ALER (edilizia economica e popolare) e gode di un reddito di appena Euro 612,00 mensili e si e’ evidenziato che Mevia non puo’ al momento incrementare la propria condizione reddituale, dovendosi occupare direttamente e da sola dalla figlia; di contro, gli ascendenti risultano proprietari di diversi immobili e percettori di reddito da pensione;

4) sussistono pertanto i presupposti per ritenere l’obbligo degli ascendenti, in ragione della complessiva considerazione delle condizioni economiche dei genitori e dei loro comportamenti, segnatamente stigmatizzando il comportamento del padre, non solo elusivo, ma anche doloso, posto che egli e’ stato condannato in sede penale, e che -restando di fatto irreperibile-viene meno non solo a doveri di mantenimento ma anche a quelli di cura educazione ed istruzione che di conseguenza gravano per intero sulla madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori;

5) da cio’ consegue che, in questa situazione, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre, e pertanto i nonni sono tenuti al loro contributo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 13345 2023

Condividi