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La competenza per materia per il delitto di lesioni personali appartiene al giudice di pace.

In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace.

La V Sezione della Cassazione, con ordinanza del 10 ottobre 2023, n. 42858, aveva richiesto l’intervento delle Sezioni Unite per risolvere la questione sulla competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali.

Nello specifico, veniva richiesto : “se, anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150 del 2022, art. 2, comma 1, lett. b), all’art. 582 c.p., senza innovare il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4, sia ravvisabile – ed eventualmente in quali limiti – la competenza del giudice di pace per il reato di lesioni volontarie personali perseguibile a querela (e salve le eccezioni di legge), ovvero, viceversa, se debba ritenersi che, anche per il delitto di lesioni personali volontarie con malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, in fattispecie diverse da quelle cd. intra familiari di cui all’art. 577 c.p., comma 1, n. 1, e comma 2, la competenza sia da riconoscere in capo al tribunale”.

All’esito dell’udienza del 14 dicembre scorso, si apprende che le Sezioni Unite hanno offerto al quesito sottoposto la seguente conclusione: “La competenza per materia in ordine al delitto di lesioni personali procedibili a querela appartiene al giudice di pace sia nei casi di malattia di durata inferiore a venti giorni che in quelli in cui la durata della malattia sia superiore a venti giorni e non ecceda i quaranta”.

Per ulteriori approfondimenti sulla decisione, attendiamo il deposito della sentenza.

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