La decorrenza degli interessi di mora sui compensi dovuti gli avvocati
Con la sentenza n. 24481/2022, pubblicata il 9 agosto 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza degli interessi di mora sui compensi dovuti ad un avvocato per l’attività professionale svolta in favore di un proprio cliente in caso di ritardo o omesso pagamento da parte di quest’ultimo.
Martedi 23 Agosto 2022 |
IL CASO: La vertenza approdata all’esame dei giudici di legittimità prende le mosse da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti di un ditta individuale a titolo di compensi per l’assistenza prestata a favore di quest’ultima in vari giudizi svoltisi dinanzi al giudice amministrativo.
Avverso il decreto ingiuntivo la ditta ingiunta proponeva opposizione, che veniva parzialmente accolta dal Tribunale. Infatti, il decreto ingiuntivo veniva revocato e la ditta opponente veniva condannata al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta.
Non soddisfatta dall’esito del giudizio di opposizione svoltosi innanzi al Tribunale, l’originaria opponente interponeva ricorso per cassazione al quale resisteva il legale con controricorso e ricorso incidentale. Fra i vari motivi del ricorso incidentale, il legale deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e ss. del D. Lgs. n. 231/2002 e degli artt. 112 e 115 c.p.c. relativamente alla mancata attribuzione sulle somme dovute degli interessi moratori, già riconosciuti in sede di emissione del decreto ingiuntivo.
LA DECISIONE: Il ricorso principale è stato rigettato dalla Cassazione la quale ha ritenuto, invece, fondato il motivo del ricorso incidentale proposto dall’avvocato rinviando la causa al Tribunale per un nuovo esame, affermando il seguente principio di diritto: “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall’esercente la professione forense, gli interessi di cui all’art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all’esito del procedimento sommario di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
Gli Ermellini, dopo aver dato atto del contrasto giurisprudenziale insorto sulla questione, affermando il suddetto principio di diritto, hanno in altri termini ritenuto che anche per i crediti professionali derivanti dallo svolgimento dell’attività di avvocato gli interessi debbano essere fatti decorrere dalla messa in mora, e ciò anche nel caso in cui alla liquidazione si pervenga all’esito del procedimento di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011.