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La disattenzione del pedone che cade in una buca non è fatto imprevedibile

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19078 del 11 luglio 2024 torna ad occuparsi della responsabilità dell’ente pubblico quale custode della strada nell’ipotesi del pedone che, disattento, cade a causa di una buca presente nel manto stradale.

Martedi 20 Agosto 2024

Il caso: Mevia mentre passeggiava con il coniuge e alcuni amici su di una strada interpoderale, in giornata estiva (1/06/2003) e in ore tardo pomeridiane (all’incirca verso le diciannove), cadeva con una gamba in un tombino, coperto da foglie e rami, sito ai margini della strada, sulla banchina, dove ella si era dovuta spostare a causa del sopraggiungere di un’autovettura, riportando lesioni; adiva quindi il Comune avanti al Tribunale  al fine di ottenere il risarcimento dei danni, che, nel contraddittorio con l’ente pubblico territoriale, le furono liquidati dal Tribunale in Euro 39.153,00.

La Corte d’Appello rigettava l’impugnazione del Comune, che quindi propone ricorso per Cassazione, censurando la sentenza impugnata laddove non aveva preso in considerazione la inadeguata attenzione prestata da Mevia durante la passeggiata e dunque l’abnormità della sua condotta.

Per la Corte la censura è infondata:

a)  nel caso in esame, l’ente pubblico era tenuto alla custodia del bene e, quindi, a far sì che il tombino posto sulla banchina non rimanesse scoperchiato e fosse segnalata la circostanza che era privo di copertura, rispondendo dei danni, ai sensi dell’art. 2051 nel caso di prova di omessa custodia, come affermato dai giudici di merito;

b) peraltro l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze, indipendentemente dalla loro riconducibilità a scelte discrezionali della P.A.;

c) su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227 c.c;

d) in più occasioni la Corte ha escluso che  lo stato di una strada comunale – risultata “molto sconnessa” e contraddistinta dalla presenza di “buche e rappezzi” – possa costituire esimente della responsabilità dell’ente per i danni subiti da un pedone, caduto a causa di una delle buche presenti sul manto stradale, atteso che il comportamento disattento dell’utente non è astrattamente ascrivibile al novero dell’imprevedibile, salva l’ipotesi che il danneggiato fosse pienamente a conoscenza dell’esistenza dell’insidia.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 19078 2024

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